Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1987

Corte cost., ord. 22 gennaio 1987, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
22/1987
Data di deposito
22 gennaio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 1° aprile 1977
  • art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 1° aprile 1977
  • art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 1° aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 4032

E' manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza: avendo, in particolare, il giudice 'a quo' omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualita` della strada, cui si riferisce la fattispecie innanzi a lui pendente, ed alla conseguente riferibilita`, alla medesima, della disciplina denunciata; cosi` eludendo il disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo e 5, comma primo, della legge Regione Valle d'Aosta 1^ aprile 1977, n. 18 denunciati - per contrasto con gli artt. 116, 16 e 42 Cost. - nella parte in cui, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprieta` agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1). - O. nn. 69/1986, 202/1986, 219/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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