Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1987
Corte cost., ord. 22 gennaio 1987, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1987
- Data di deposito
- 22 gennaio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 1° aprile 1977
- art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 1° aprile 1977
- art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 1° aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 4032
E' manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza: avendo, in particolare, il giudice 'a quo' omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualita` della strada, cui si riferisce la fattispecie innanzi a lui pendente, ed alla conseguente riferibilita`, alla medesima, della disciplina denunciata; cosi` eludendo il disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo e 5, comma primo, della legge Regione Valle d'Aosta 1^ aprile 1977, n. 18 denunciati - per contrasto con gli artt. 116, 16 e 42 Cost. - nella parte in cui, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprieta` agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1). - O. nn. 69/1986, 202/1986, 219/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze