Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1987

Corte cost., ord. 22 gennaio 1987, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
20/1987
Data di deposito
22 gennaio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett.b, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 4030

Sono manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimita` costituzionale, gia` esaminate e decise - con sentenza dichiarativa di non fondatezza e con ordinanza di manifesta infondatezza -; considerato, altresi`, quanto in piu` occasioni ribadito - anche con specifico riguardo alla disciplina dell'indennita` premio di fine servizio - sulle evidenti differenze di organizzazione, di strutture e di finalita` esistenti fra l'ordinamento del pubblico impiego e quello dell'impiego privato, tali da escludere l'omogeneita` delle situazioni raffrontate, e da togliere, quindi, fondamento alla censura riferita al precetto dell'art. 3 Cost. (Questioni di legittimita` costituzionale: a) dell'art. 3, comma secondo, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 - per asserito contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. - nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto all'indennita` di premio di fine servizio dei figli maggiorenni del dipendente di un ente locale, deceduto in attivita` di servizio, alle condizioni della inabilita` a proficuo lavoro, della nullatenenza e della vivenza a carico; non richieste, invece, dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177, per i figli dei dipendenti statali, ai fini dell'erogazione dell'indennenita` di buonuscita; b) del medesimo art. 3, comma secondo, lett. b, nella parte in cui, con riguardo alle figlie maggiorenni, richiede l'ulteriore condizione del nubilato o della vedovanza; c) della norma suddetta, con riferimento all'art. 3 Cost., "in relazione al diverso trattamento che, in analoga ipotesi, e` riservato a determinate categorie di parenti del lavoratore dipendente da privati, ai fini dell'erogazione dell'indennita` di fine rapporto"). - S. n. 221/1984 - O. n. 294/1983 - S. nn. 5/1971; 49/1976; 46/1983

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dai Pretori di Verona, di Ancona e di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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