Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1986

Corte cost., sent. 22 aprile 1986, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1986
Data di deposito
22 aprile 1986
Data di decisione
16 aprile 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 11, legge della Regione Veneto n. 25 del 26 novembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11945

In relazione all'ampia discrezionalita' riconosciuta alla Regione nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, la Corte ha ritenuto, fin dalla sentenza n. 10 del 1980, costituzionalmente non illegittimo che l'articolazione del personale in qualifiche funzionali si concreti nella previsione di un numero ridotto di qualifiche, tale, in ipotesi, da comportare "commassazione" di personale avente all'origine posizioni diversificate. Conseguentemente, la legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, che ha introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per l'inquadramento del personale, laddove non prevede (art. 50, undicesimo comma) che, per l'inquadramento nei ruoli regionali, il personale assunto in servizio provvisorio direttamente dalla Regione od avente rapporto contrattuale per prestazioni professionali con la Regione, possa essere inquadrato nella qualifica di collaboratore, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittima, ne' sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al personale di ruolo trasferito dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, avente invece titolo ad essere inquadrato nella predetta qualifica di collaboratore, considerate le minori garanzie di cui il personale non di ruolo gode rispetto al personale gia' di ruolo; ne' sotto il profilo della violazione dei principi dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non e' necessario ne' doveroso che l'inquadramento in ruolo del personale provvisorio avvenga secondo criteri ispirati ad una, invero impraticabile, equiparazione fra vecchie carriere e nuove qualifiche funzionali regionali; ne', infine, sotto il profilo della violazione dell'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto, in quanto proprio al principio in esso racchiuso, teso al superamento della scissione, tipica del sistema precedente delle carriere, tra qualifiche formali e mansioni, si e' uniformata la Regione introducendo il sistema delle qualifiche funzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma undicesimo, della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevata per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., nonche' con l'art. 123 Cost., in relazione all'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto). - S. n. 10/1980; n. 153/1985; n. 27/1978; n. 277/1983; n. 278/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma undicesimo, della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevata, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., nonché con l'art. 123 Cost., in relazione all'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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