Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1986
Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1986
- Data di deposito
- 14 gennaio 1986
- Data di decisione
- 8 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972
Parametri
Massime
Massima n. 11825
La conservazione ad personam, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dei benefici goduti a qualsiasi titolo dal personale dipendente del Ministero dei Trasporti civile assegnato alle Regioni a statuto ordinario si ispira alla ratio di garantire da un lato, in via transitoria, al personale in questione, nelle more dell'inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento dei benefici gia' acquisiti; dall'altro, di precisare che, all'atto dell'inquadramento, nel calcolo del trattamento gia' goduto dal personale stesso debbano essere considerati anche i benefici riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, si' che il trattamento economico complessivo spettante prima e dopo l'inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito complessivamente presso l'Amministrazione dello Stato. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata nei confronti della norma suddetta in base all'assunto interpretativo - disatteso anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - che essa consideri i benefici economici richiamati, aggiuntivi, rispetto al comune trattamento economico previsto dalla normativa regionale, ove questo risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo gia' goduto presso l'Amministrazione dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosl' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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