Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1986

Corte cost., sent. 7 febbraio 1986, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1986
Data di deposito
7 febbraio 1986
Data di decisione
23 gennaio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 37, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • legge n. 72 del 20 marzo 1954

Parametri

Massime

Massima n. 11937

Indipendentemente dal fatto che il giudice a quo ha omesso di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che concede a graduati e militari di truppa della M.V.S.N. una indennita' in luogo della pensione - va considerato, che la negazione a questi del diritto al trattamento di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto ad ufficiali e sottufficiali della stessa M.V.S.N., previsto dall'art. 37 primo e terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare giustificato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio" (art. 9 r.d. n. 1282 del 1938), mentre gli altri - sia ufficiali che militi - prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso d.l.); sicche' il loro rapporto con la milizia era meramente occasionale, nonostante la denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta disponibilita' ad ogni convocazione. Respinta la censura di violazione del principio di uguaglianza, deve altresi' escludersi, nella specie, la violazione dell'art. 36 Cost. - stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il militare la cui vedova, nel giudizio a quo, agisce per la riversibilita', e la M.V.S.N. - e dello art. 38 Cost. - assunto a parametro dal giudice rimettente senza motivazione alcuna. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui esclude dal diritto a pensione i militari di truppa ed i graduati della disciolta M.V.S.N.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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