Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1986
Corte cost., sent. 7 febbraio 1986, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1986
- Data di deposito
- 7 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 37, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- legge n. 72 del 20 marzo 1954
Parametri
Massime
Massima n. 11937
Indipendentemente dal fatto che il giudice a quo ha omesso di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che concede a graduati e militari di truppa della M.V.S.N. una indennita' in luogo della pensione - va considerato, che la negazione a questi del diritto al trattamento di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto ad ufficiali e sottufficiali della stessa M.V.S.N., previsto dall'art. 37 primo e terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare giustificato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio" (art. 9 r.d. n. 1282 del 1938), mentre gli altri - sia ufficiali che militi - prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso d.l.); sicche' il loro rapporto con la milizia era meramente occasionale, nonostante la denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta disponibilita' ad ogni convocazione. Respinta la censura di violazione del principio di uguaglianza, deve altresi' escludersi, nella specie, la violazione dell'art. 36 Cost. - stante l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il militare la cui vedova, nel giudizio a quo, agisce per la riversibilita', e la M.V.S.N. - e dello art. 38 Cost. - assunto a parametro dal giudice rimettente senza motivazione alcuna. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui esclude dal diritto a pensione i militari di truppa ed i graduati della disciolta M.V.S.N.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 37, primo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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