Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
301/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, legge n. 399 del 30 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 12688

Rientra nella discrezionalita' del legislatore il potere di dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni, sempreche' si tratti di disciplina non irrazionale onde evitare possibili violazioni del principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore) - denunziato in quanto, conservando il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) ammissiva dell'appello solo per le sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data di entrata in vigore della stessa legge 399 del 1984 (29 novembre 1984), determinerebbe una disparita' di trattamento tra utenti della giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza (oltre che per la materia della controversia, non incorrendo nella sanzione di inammissibilita' del gravame chi abbia interposto appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione d'immobile, per le quali non sarebbe stata eliminata l'appellabilita' della nuova normativa) -, essendo del tutto razionale la scelta legislativa, considerato anche il disposto del primo comma dell'art. 8 medesimo a tenor del quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti", e il titolo VI del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e norme transitorie). - S. n. 322/1985.

Massima n. 12689

La privazione del secondo grado di giudizio di merito non comporta - di per se' - lesione del diritto di difesa, e, d'altro canto, la garanzia del doppio grado di giurisdizione assurge ad oggetto di norma costituzionale soltanto nell'area dell'art. 125 Cost., che riflette l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi di primo grado e che e' stato ritenuto applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore), sollevata in base all'assunto che la privazione del doppio grado di giurisdizione di merito per i casi di sentenza di conciliatore pubblicata dopo l'entrata in vigore della legge 399/1984 attenuerebbe e ridurrebbe le possibilita' di difesa garantite a tutti i cittadini che, nelle identiche situazioni giuridiche al momento dell'entrata in vigore di detta legge hanno invece gia' ottenuto sentenze di giudici conciliatori e vengono cosi' ad essere forniti, con la facolta' di proporre appello, di mezzi piu' congrui di difesa). - S. n. 8/1982, che ha ritenuto applicabile anche ai giudizi incidentali cautelari l'art. 125 Cost..

Massima n. 12690

La garanzia della precostituzione, alle controversie, del giudice chiamato a rendere giustizia, nulla ha da vedere con la ripartizione della cognizione di controversie tra vari giudici, purche' precostituiti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore), sollevata in quanto risulterebbe frustrato il diritto di quei cittadini che non hanno ottenuto sentenze del giudice conciliatore pubblicate prima della entrata in vigore di detta legge a conoscere preventivamente il giudice competente a decidere sino alla definitiva chiusura della vertenza in sede giudiziale, cioe' il giudice naturale, e cio' perche' la formula dell'art. 8, comma secondo, cit., avrebbe inammissibilmente mutato nel corso della controversia il giudice previsto per l'appello, e, quindi, l'ordine dei giudici che quei cittadini sapevano che avrebbero deciso e seguito la causa nei vari gradi precedentemente previsti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore") l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), sollevata con ord. 23 ottobre 1985 del Pretore di Enna (n. 78 R.O. 1986).

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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