Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 169, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 429, comma 3, codice di procedura civile
  • art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 12686

L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto puo' privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perche' impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.

Massima n. 12687

L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 55 (relativo agli effetti del fallimento sui debiti pecuniari), nonche', indirettamente, la norma del comma terzo dell'art. 54 (sul diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo), fatta salva dal primo comma dell'art. 55 - secondo il cui combinato disposto la causa di prelazione si estende agli interessi dovuti (dopo la dichiarazione di fallimento) per i crediti non chirografari, solo se si tratti di credito ipotecario o pignoratizio - non consente che il privilegio accordato al credito principale (nel caso, ai crediti di lavoro) si estenda (ex art. 2749 cod. civ.) agli interessi maturati dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. Ma, per tale parte, palesamente contrasta - cosi' come le norme da esso richiamate - con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiche' l'art. 2741, comma secondo, cod. civ., considera i privilegi cause legittime di prelazione in non diversa guisa dal pegno e dall'ipoteca (salvo, s'intende, l'ordine di collocazione); ed evidente altresi' e' la violazione del principio della proporzionalita' (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36, comma primo, Cost., quante volte il privilegio assista crediti di lavoro. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i detti principi - gli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169, e 54, comma terzo, r.d. n. 267/1942, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo attivata dal datore di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 346, 571, 592 R.O. 1984, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato dispisto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo; dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.55 co. 1 richiamato dall'art. 159 e 54 co. 3 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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