Corte costituzionale

Sentenza n. 294/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:294

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 5, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 5, comma 2, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 5, comma 3, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 5, comma 4, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 5, comma 5, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 10, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 13, comma 2, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 13, comma 3, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 6, comma 1, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 6, comma 2, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 6, comma 3, legge n. 595 del 23 ottobre 1985

Parametri

  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 125, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 33, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 49, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 54, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 2, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 11, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Massime

Massima n. 12670

Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislazione concorrente non possono essere interpretate in modo cosi' rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e cio' almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Alla luce di siffatti principi, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, appaiono giustificate - e non ledono le competenze attribuite alle Province autonome in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" - le norme che demandano a un decreto del Ministro per la sanita' (non senza garanzie procedimentali) la fissazione di criteri per la fruizione delle prestazioni indirette da erogare presso centri di alta specializzazione all'estero e la prefissione di limiti al concorso della spesa relativa da parte delle unita' sanitarie locali, l'elencazione delle "alte specialita'" e la fissazione dei requisiti richiesti per le strutture che debbono esercitare attivita' di alta specialita,' nonche' la definizione del numero e dei bacini di utenza delle strutture stesse. Trattasi, invero, di norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'uguale fruizione di date prestazioni indirette da parte di tutti i cittadini, in armonia con uno dei fini propri della istituzione del servizio sanitario nazionale; e, per l'aspetto relativo alla spesa, di norma sul coordinamento della spesa sanitaria, coordinamento che, collegandosi con l'art. 119, cpv., Cost., trova il suo titolo specifico nell'art. 5, comma primo, della legge n. 833 del 1978 (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delgi artt. 3, comma quinto, e 5, commi secondo, terzo e quarto della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi suindicati ed ancora comma quinto e successivi con esso connessi, in riferimento agli stessi parametri ed altresi' agli artt. 2 e 100 del detto Statuto speciale). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.

Massima n. 12671

Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislzione concorrente non possono essere interpretate in modo cosi' rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e cio' almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Appare, pertanto, giustificata, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, la prefissione di piani sanitari delle Regioni o delle Province autonome di contenuti minimi, quali le indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti-letto, in quanto misura normativa sul coordinamento. Altresi' giustificate, in vista della organizzazione della programmazione, appaiono le norme, dettate in via transitoria, in tema di piante organiche del personale, quali la disposta subordinazione dell'approvazione del piano sanitario della Regione o della Provincia autonoma alla definizione di piante organiche provvisorie, e l'imposizione della provvisoria utilizzazione in soprannumero riassorbibile del personale esuberante nell'ambito della unita' sanitaria locale di appartenenza (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 13, commi secondo e terzo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.

Massima n. 12672

Va dichiarata la inammissibilita' sopravvenuta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 595 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la prevista sospensione, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, della erogazione alle Regioni e alle Province autonome di parte del finanziamento sanitario, fino all'approvazione da parte dei detti enti dei rispettivi piani sanitari, e' stata innovata dalla disciplina, introdotta col decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, art. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la quale ha collegato la predetta sanzione a un termine decorrente dal compimento di ulteriori attivita' normative statuali.

Massima n. 12673

La sostituzione dello Stato ad un soggetto di autonomia in caso di omissioni, nelle quali esso incorra nell'esercizio di funzioni proprie - quali sono le funzioni di amministrazione attiva e lo stesso controllo sostitutivo rispetto ad altri enti in materia sanitaria - puo' ritenersi consentita in relazione ad una programmazione, in quanto la misura sostitutiva sia ragionevolmente prevista quale mezzo indispensabile per la predisposizione od organizzazione della programmazione, nonche' per il perseguimento dei suoi scopi essenziali. Cio' anche in presenza di autonomie speciali, se la programmazione sia volta all'attuazione di un valore costituzionale primario o fondamentale. La sostituzione, peraltro, non puo' estendersi ad atti che, lungi dall'essere specificazioni del quadro programmatorio generale, anche integrato dalla programmazione regionale, costituiscano essi stessi valutazioni o scelte aggiuntive od organizzative del servizio di interesse meramente locale e deve, comunque, contenersi nel limite della osservanza del principio di leale cooperazione, il quale impone di non procedere alla sostituzione stessa, se non previa adozione di quelle misure che per i momenti, i livelli, le modalita', siano idonee a qualificare l'intervento sostitutivo come necessitato dall'inerzia del soggetto di autonomia e in pari tempo come riferibile all'applicazione del detto principio e non ad emulativita' o a prevaricazione (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 4, 9, n. 10, 16, 33, 49 e 54, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 117, 118 e 125 Cost.; 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 5 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dell'art. 6, commi secondo e terzo, della legge n. 595 del 1985, laddove esso attribuisce allo Stato poteri sostitutivi, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, per la realizzazione del piano sanitario). - S. nn. 340/1983, 356/1985, 357/1985, 153/1986, 177/1986 e 195/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma quinto, e 5, commi secondo, terzo e quarto della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi suindicati ed ancora comma quinto e successivi con esso connessi, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli stessi parametri ed altresì agli artt. 2 e 100 del detto Statuto speciale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 13, commi secondo e terzo, della legge n. 595 del 1985 ora indicata, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, della legge n. 595 del 1985 suindicata, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi secondo e terzo della legge n. 595 del 1985 suindicata, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 54, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli articoli 4, 9, n. 10, 16, 33, 49 e 54, n. 5, dello Statuto speciale suddetto; e dalla Regione Lombardia in riferimento agli articoli 117, 118, 125 Cost., ed altresì all'art. 2 della legge 22 luglio 1985, n. 382, all'art. 4, comma terzo, del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, e agli artt. 5 e 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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