Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1986

Corte cost., sent. 28 novembre 1986, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/1986
Data di deposito
28 novembre 1986
Data di decisione
25 novembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:251

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12613

Non e' possibile ravvisare nella residenza, dimora e sede del convenuto l'espressione di un principio di civilta' giuridica se non ignorando altri fori che nel campo della competenza territoriale derogabile si affiancano a quelli generali, e che sono ugualmente previsti da norme codicistiche (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20; foro stabilito per accordo delle parti ex art. 28). Ne' dalla contumacia del convenuto e' dato desumere una contestazione della competenza del giudice adito, potendo, del pari, da essa ricavarsi l'accettazione di tale competenza, nonche' l'indizio (anche se tutt'altro che univoco) di scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, si' da indurlo addirittura a rifiutare di costituirsi in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ., concernente la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che: a) la regola generale di competenza territoriale, che e' data dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta, sarebbe dettata in ossequio ad un elementare principio di civilta' giuridica per cui chi e' convenuto in giudizio deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi, ma le norme sulla competenza territoriale possono d'altro canto essere derogate dalle parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa; b) la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che anzi, al contrario, proprio il mancato rispetto della regola di competenza territoriale potrebbe aver causato la contumacia, rendendo disagevole la difesa in giudizio in un luogo diverso dalla residenza e non determinato da altri elementi di connessione con la causa; di talche' all'attore sarebbe consentito di scegliere arbitrariamente come luogo del giudizio, avvalendosi del meccanismo di cui all'art. 38 cit., una sede talmente disagiata per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).

Massima n. 12614

La nozione di giudice naturale precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., riguardante la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che con il meccanismo dell'art. 38 l'attore potrebbe arbitrariamente scegliere come luogo del giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e 100 R.O. 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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