Corte costituzionale
Sentenza n. 251/1986
Corte cost., sent. 28 novembre 1986, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:251
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12613
Non e' possibile ravvisare nella residenza, dimora e sede del convenuto l'espressione di un principio di civilta' giuridica se non ignorando altri fori che nel campo della competenza territoriale derogabile si affiancano a quelli generali, e che sono ugualmente previsti da norme codicistiche (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20; foro stabilito per accordo delle parti ex art. 28). Ne' dalla contumacia del convenuto e' dato desumere una contestazione della competenza del giudice adito, potendo, del pari, da essa ricavarsi l'accettazione di tale competenza, nonche' l'indizio (anche se tutt'altro che univoco) di scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, si' da indurlo addirittura a rifiutare di costituirsi in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ., concernente la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che: a) la regola generale di competenza territoriale, che e' data dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta, sarebbe dettata in ossequio ad un elementare principio di civilta' giuridica per cui chi e' convenuto in giudizio deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi, ma le norme sulla competenza territoriale possono d'altro canto essere derogate dalle parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa; b) la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che anzi, al contrario, proprio il mancato rispetto della regola di competenza territoriale potrebbe aver causato la contumacia, rendendo disagevole la difesa in giudizio in un luogo diverso dalla residenza e non determinato da altri elementi di connessione con la causa; di talche' all'attore sarebbe consentito di scegliere arbitrariamente come luogo del giudizio, avvalendosi del meccanismo di cui all'art. 38 cit., una sede talmente disagiata per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).
Massima n. 12614
La nozione di giudice naturale precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., riguardante la competenza per territorio, nella parte in cui, nel procedimento in contumacia del convenuto, preclude al giudice di rilevare la propria incompetenza territoriale; questione sollevata in base all'assunto che la connessione tra non rilevabilita' d'ufficio e derogabilita' della competenza per territorio verrebbe meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di accettazione della competenza, e che con il meccanismo dell'art. 38 l'attore potrebbe arbitrariamente scegliere come luogo del giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter confidare nella sua contumacia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e 100 R.O. 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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