Corte costituzionale
Sentenza n. 248/1986
Corte cost., sent. 28 novembre 1986, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 33, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 7, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 8, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 11, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 13, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 18, legge n. 264 del 29 aprile 1949
- legge n. 5 del 10 febbraio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 12605
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sia nel caso che la relativa ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, sia nel caso che nella stessa manchino elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva incidenza della questione medesima sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilita' - per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza e per mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun cenno all'imputazione in relazione alla quale si svogleva il giudizio a quo - della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 4, comma primo, Cost. - dell'art. 14, legge 29 aprile 1949, n. 264 (in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e dell'art. 33, legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), nella parte in cui non consentono ai lavoratori iscritti presso l'ufficio di collocamento di scegliere il datore di lavoro alle cui dipendenze prestare la propria opera e, conseguentemente, non permettono al datore di lavoro stesso di assumere nominativamente, esercitando cosi' un proprio diritto di gradimento).
Massima n. 12606
L'art. 4, comma primo, Cost. sancisce per tutti i cittadini il riconoscimento del diritto al lavoro e il dovere per lo Stato di promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Esso contiene certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina dell'impiego dei lavoratori. Il riconoscimento di detto diritto esteso a tutti impone, pero', in applicazione del principio di uguaglianza, di procedere ad un'equa ripartizione delle occasioni di lavoro esistenti, le quali non coprono l'intera area dei lavoratori per la ben nota insufficienza dei posti di lavoro. E lo strumento del collocamento pubblico consente di attuare la detta politica dell'occupazione, nonche' scelte politiche in funzione anche di altri scopi, ed anche se debbono operarsi restrizioni cio' rientra nella discrezione del legislatore, con l'ovvio limite di evitare totale soppressione o grave affievolimento del diritto di liberta' dei singoli, in cui e' compresa la scelta dell'attivita' di lavoro e nel rispetto sempre di quella ragionevolezza che la coscienza sociale impone.
Massima n. 12607
Va ribadito - anche alla luce delle modifiche legislative che il sistema di avviamento al lavoro ha subito negli anni successivi alle decisioni della Corte costituzionale in materia, modifiche intese, tra l'altro, a salvaguardare i livelli occupazionali gia' raggiunti (con l'istituzione di canali privilegiati di riavviamento al lavoro), ed a favorire l'occupazione giovanile che l'ingerenza pubblica nella fase di formazione del rapporto - pur comprimendo l'autonomia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore in ordine alla scelta della controparte negoziale - trova (ancora) razionale fondamento, oltreche' nella necessita' di evitare l'esercizio della mediazione privata, anche nel rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda ed offerta di lavoro. E' ben vero che l'ambito di applicabilita' delle richieste nominative e' andato progressivamente ampliandosi, fino al punto che l'art. 6 della recente legge n. 724 del 1980 ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilita' di fare contestualmente richiesta di lavoratori per meta' numerica e per l'altra meta' nominativa, senza alcun dovere di esporne i motivi; e che le esigenze determinate dall'impiego sempre piu' massiccio delle nuove tecnologie rendera' certamente necessaria anche una piu' profonda e radicale riforma del collocamento, le cui scelte sono affidate piu' che mai alla discrezionalita' del legislatore. Ma finche' permangono crisi economica e necessita' di direzione statale della politica economica a sostegno ed incremento dell'occupazione, sembra difficile instaurare un regime di piena liberta' fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore. Allo stato attuale, dunque, non sussistono violazioni degli artt. 2 e 4, comma primo (in relazione all'art. 3, comma primo), Cost., giacche' lo strumento del collocamento pubblico consente l'attuazione di quella politica di piena occupazione cui l'art. 4 impegna lo Stato, e che, in applicazione del principio di uguaglianza, deve essere orientata ad un'equa ripartizione dell'(insufficiente) offerta di posti di lavoro: le conseguenti restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreche' non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di liberta' dei singoli (in cui e' compresa la scelta dell'attivita' lavorativa). (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5), e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui si dispone che le assunzioni dei lavoratori avvengano per il tramite degli appositi uffici pubblici e attraverso richieste numeriche da parte del datore di lavoro (limitando la possibilita' di richieste nominative solo ad alcuni casi particolari)). - S. nn. 53/1957 e 30/1958, che ritennero non costituzionalmente illegittimi (in riferimento agli stessi parametri) gli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949.
Massima n. 12608
Se e' vero che il lavoratore e' libero di fissare la propria residenza in qualsiasi Comune della Repubblica senza limite alcuno, non si puo' disconoscere d'altra parte la ragionevole necessita' che ha determinato il legislatore ad ancorare il sistema dell'avviamento al lavoro ad un elemento certo che consentisse di individuare l'ufficio di collocamento competente a provvedere, ed esso non poteva non essere che quello della residenza, con assoluta assenza di caratteri di fissita' e definitivita' non sussistendo a carico del lavoratore il divieto di cambiare la sua residenza. Pertanto, il criterio dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento del Comune di residenza, adottato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, risponde a motivi di concretezza (individuazione dell'ufficio di collocamento competente all'avviamento). Oltre a cio' v'e' da considerare che la circolazione dei lavoratori nel territorio dello Stato e' consentita, sia pure in certi limiti, dagli artt. 8 e 15 della legge n. 264 del 1949 (come modificati dalla legge n. 5 del 1961, che ha abrogato le norme sulle migrazioni interne di cui alla legge n. 358 del 1931 e quelle contro l'urbanesimo di cui alla legge n. 1092 del 1939), essendo previsto il passaggio del lavoratore da un'azienda ad un'altra, anche se sita in localita' diversa, nonche' l'assunzione di lavoratori di localita' viciniori sia pure con l'osservanza di criteri di proporzionalita'; consentito allo stesso, senza cambiare la propria residenza, di trasferire l'iscrizione nelle liste di collocamento di altro Comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale, situato nella stessa provincia o in altra provincia contermine, comunque nel raggio di 150 chilometri; disposto che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune possono concorrere, a richiesta dell'ufficio di collocamento, lavoratori di altro Comune anche di province contermini, osservati i criteri di proporzionalita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della detta legge n. 264 del 1949, nella parte in cui si consente l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento del solo Comune di residenza, sollevata sotto il profilo che l'attuale sistema comprimerebbe la liberta' di circolazione e di soggiorno del lavoratore nel territorio dello Stato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264 e dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Vigevano con l'ordinanza (R.O. n. 639/81) in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.;
b) riuniti i giudizi (R.O. nn. 471,540 e 541/79), dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5, e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dai Pretori di Monza e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2,3,4 e 16 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE -
VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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