Corte costituzionale
Sentenza n. 237/1986
Corte cost., sent. 18 novembre 1986, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/1986
- Data di deposito
- 18 novembre 1986
- Data di decisione
- 13 novembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:237
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12592
L'art. 29 - come del resto fu pressoche' univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicche' rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale. (Infondatezza - in relazione all'art. 29 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, concernenti casi di non punibilita' per il reato di favoreggiamento, nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384 possa estendersi al convivente more uxorio). - S. n. 30/1983.
Massima n. 12593
Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorche' di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e cio' tanto piu' se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realta' sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. Tuttavia, nel caso in questione, la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio relativamente all'imputato art. 307, quarto comma, c.p., trascenderebbe i ristretti termini del caso, coinvolgendo le altre ipotesi di reato ex art. 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale - la ricusazione del giudice (art. 64, nn. 3 e 4 cod. proc. pen.), la facolta' di astensione dal deporre (art. 350) la titolarita' nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti (artt. 556, 564) ovvero nella presentazione di domanda di grazia (art. 595) - nonche' la disciplina della separazione dei coniugi, con conseguente necessita' di apprestare un'esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la gia' espressa sollecitazione a provvedere in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., degli artt. 307, comma quarto, e 384 cod. pen. (concernenti casi di non punibilita' per il reato di favoreggiamento), nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384, possa estendersi al convivente more uxorio). - S. nn. 45/1980, 6/1977, 198/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, in relazione all'art. 29 Cost., sollevata con ordinanze n. 751/80, n. 193/85, n. 573/85, rispettivamente dal Tribunale di Novara, dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 codice penale, in relazione all'art. 3 Cost., sollevata con ordinanze n. 945/83 e n. 1116/84 dal Tribunale di Torino, nonché dal Tribunale di Novara, dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo con le ordinanze di cui al punto a) del presente dispositivo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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