Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1986

Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/1986
Data di deposito
5 novembre 1986
Data di decisione
31 ottobre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
  • legge n. 576 del 26 luglio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 11975

Il fatto che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, nel riconoscere, agli effetti giuridici ed economici, a favore degli insegnanti delle scuole materne statali, i servizi da essi prestati prima della nomina in ruolo, si sia espressamente riferito ai soli servizi preruolo nelle scuole materne statali e comunali, non puo' comportare l'esclusione dal riconoscimento stesso, dei servizi preruolo "sostanzialmente identici" prestati nelle scuole materne gestite in Sardegna dall'E.S.MA.S.. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata, nei confronti della suddetta norma, in base alla interpretazione restrittiva della stessa: interpretazione restrittiva che la ratio legis - come ha riconosciuto anche il Ministero della pubblica istruzione - non consente di condividere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.1. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio 1970, n. 576, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost., sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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