Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1986
Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1986
- Data di deposito
- 5 novembre 1986
- Data di decisione
- 31 ottobre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
- legge n. 576 del 26 luglio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 11975
Il fatto che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, nel riconoscere, agli effetti giuridici ed economici, a favore degli insegnanti delle scuole materne statali, i servizi da essi prestati prima della nomina in ruolo, si sia espressamente riferito ai soli servizi preruolo nelle scuole materne statali e comunali, non puo' comportare l'esclusione dal riconoscimento stesso, dei servizi preruolo "sostanzialmente identici" prestati nelle scuole materne gestite in Sardegna dall'E.S.MA.S.. Cade percio' la censura di illegittimita' avanzata, nei confronti della suddetta norma, in base alla interpretazione restrittiva della stessa: interpretazione restrittiva che la ratio legis - come ha riconosciuto anche il Ministero della pubblica istruzione - non consente di condividere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.1. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio 1970, n. 576, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost., sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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