Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1986
Corte cost., sent. 16 ottobre 1986, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1986
- Data di deposito
- 16 ottobre 1986
- Data di decisione
- 14 ottobre 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 12569
E' inammissibile - per omessa verifica della rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale sollevata senza previo esame da parte del giudice a quo della incidenza della stessa sulla definizione della controversia di merito, cosi' come e' inammissibile - per difetto di motivazione in punto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale proposta con ordinanza di rimessione la cui motivazione si esaurisca nel richiamo di precedenti analoghe ordinanze. (Inammissibilita' degli incidenti di legittimita' costituzionale - concernenti l'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio di infortunio - sollevati - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. -, rispettivamente, nel corso di giudizio di appello avverso sentenza definitiva di rigetto della domanda, senza preventivamente esaminare l'appello contro la sentenza parziale reiettiva di eccezione di improcedibilita' (il cui eventuale accoglimento avrebbe reso superfluo il proposto incidente); e, in altro giudizio, senza considerare l'eccezione di prescrizione (della pretesa contestata) opposta in via preliminare alla domanda, solo disattendendo la quale potevasi accedere rite et recte al merito; e in altro giudizio, ancora, con ordinanza meramente elencativa di precedenti otto ordinanze di rimessione, che avevano sollevato la medesima questione giudicandola non manifestamente infondata).
Massima n. 12570
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - sotto il profilo che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune categorie di lavoratori e settori di attivita', l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' tale doglianza irrazionalmente presuppone che il "rischio minimo" (connesso ad accadimenti di piu' che rara frequenza) sia posto sullo stesso piano del "rischio zero" (connesso ad accadimenti insussistenti), il quale ultimo e' invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica); ne' viola il principio della adeguatezza delle prestazioni previdenziali, vertendo i giudizi di provenienza tra INAIL ed alcuni datori di lavoro e non gia' tra INAIL e lavoratori assicurati, e nutrendo questi ultimi materiale interesse alla vigenza delle norme impugnate. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata in base all'assunto che dette norme porrebbero in essere una disparita' di trattamento tra datori di lavoro in quanto, a parita' di assenza di rischio concreto, imporrebbero ad alcuni l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne dispenserebbero altri, garantendo solo ad alcuni dipendenti la garanzia assicurativa; che tale copertura, inoltre, non sarebbe limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si estenderebbe a qualsiasi evento accidentale verificatosi in occasione di lavoro).
Massima n. 12571
L'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, anche quando non sussista (secondo le ordinanze di rinvio), in concreto, alcun rischio d'infortunio - non viola il principio di uguaglianza - in base all'assunto che, essendo l'assicurazione obbligatoria limitata ad alcune "categorie di lavoratori e settori di attivita'", l'imposizione colpirebbe, "a parita' di assenza di rischio", solo alcuni datori di lavoro (correlativamente privilegiando alcuni lavoratori rispetto ad altri) - giacche' una tale doglianza, fondata sull'affermazione di una presunzione assoluta di rischio, non considera che la presunzione assoluta di un determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto di norma sostanziale, e pertanto incorre nella irrazionale confusione tra accadimento di piu' che rarissima frequenza e accadimento insussistente, e quindi nella equiparazione tra "rischio minimo" e "rischio zero", il quale ultimo e', invece, qualificabile come utopico (nel campo delle applicazioni dell'energia elettrica) secondo il "diritto vivente" quale si desume da: art. 328, d.P.R. n. 547 del 1955; norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato elettronico italiano; decreto del Ministro del lavoro 20 febbraio 1981, di fissazione del tasso medio delle tariffe dei premi e contributi per talune categorie di personale, ecc. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra datori di lavoro, derivante da una presunzione assoluta di rischio che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della Cassazione).
Massima n. 12572
L'esistenza in ogni caso di un rischio pur minimo di infortuni per i lavoratori addetti a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, o occupati nei locali in cui tali macchine sono collocate, non consente di confondere la posizione dei datori di lavoro, tenuti sempre all'obbligo assicurativo per tali categorie di dipendenti, con quella dei datori di lavoro che non sono tenuti ad obblighi di questo genere per mancanza assoluta di rischi di infortuni verificabili nel loro settore di attivita', ne' di attribuire natura tributaria alla contribuzione assicurativa in quanto svincolata dalla (necessaria) esistenza di rischio concreto, quindi ritenere che nella specie il rapporto assicurativo costituisca in sostanza un rapporto assistenziale su base tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 53, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista (secondo le ordinanze di rinvio) concretamente alcun rischio di infortunio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 94 e 95/1981, 743 e 744/ 1982, 802/1984, 140, 199, 341, 506/1985,
a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 28 maggio 1980 (n. 94/1981), dal Pretore di Roma con ord. 8 marzo 1984 (n. 802/1984) e dal Tribunale di Sondrio con ord. 9 maggio 1985 (n. 506/1985),
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 5 novembre 1980 (n. 95/1981) dal Tribunale di Vercelli con le due ordd. 4 giugno 1982 (nn. 743 e 744/ 1982) e dal Tribunale di Imperia con ord. 2 aprile 1985 (n. 341/1985),
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti elettrici o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi e impianti, anche quando non sussista in concreto alcun rischio, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., sollevata dal Pretore di Taranto con ord. 10 gennaio 1985 (n. 140/1985),
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista concretamente alcun rischio d'infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Siena con ord. 12 febbraio 1985 (n. 199/1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancellerie
Testo integrale
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