Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 105 del 22 marzo 1908
- art. 7, legge n. 105 del 22 marzo 1908
- legge n. 63 del 11 febbraio 1952
- legge n. 1498 del 16 ottobre 1962
- legge n. 105 del 22 marzo 1908
Parametri
Massime
Massima n. 12552
Va ribadito che la tutela della salute pubblica, finalita' cui corrisponde il divieto di panificazione notturna, costituisce un giustificato limite all'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.); ne', d'altra parte, convincono a ritenere illegittimo detto divieto gli argomenti con i quali si contesta la violazione della direttiva di parita' garantita dall'art. 3 Cost., che ricalcano le ragioni poste a base del sospetto di violazione dell'art. 35, comma primo, Cost., in quanto muovono dalle stesse premesse dell'asserito attentato alla liberta' dell'iniziativa economica privata tutelata dal primo comma dell'art. 41 cit.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata con leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, denunziati - in riferimento ai surrichiamati parametri costituzionali - in quanto incriminano l'esercente di panificio in cui si lavori nelle ore comprese tra le ore ventuno e le ore quattro). - S. n. 21/1964, che dichiaro' infondata la questione di cui sopra, sollevata in riferimento al solo art. 41, comma primo, Cost.; O. nn. 84/1964 e 121/1969, che ritennero la stessa manifestamente infondata con riguardo al medesimo parametro.
Massima n. 12553
La graduazione della durata del divieto del lavoro notturno, in linea di massima ipotizzato legittimo, rientra nei poteri discrezionali del legislatore ordinario il cui esercizio non puo' essere oggetto del sindacato della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, e 41, comma primo, Cost. - nella parte in cui vieta il lavoro notturno "per un eccessivo spazio temporale" e cioe' tra le ore ventuno alle ore quattro, dato che - essendo i soggetti del reato i soli esercenti e non anche i dipendenti - la preclusione dell'esame del merito deriva non dalla discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ma, con riguardo al dispositivo stesso, dal fatto che la durata del divieto nella misura fissata costituisce scelta che e' espressione dell'insindacabile discrezionalita' legislativa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 105/1979, 1250/1984 e 70/1985,
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 71.22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, modificata con ll. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498, sollevata con ord. 11 dicembre 1978 del Pretore di Grosseto (n. 05/1979) in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., e con ord. 11 giugno 1984 del Pretore di Bra (n. 70/1985) anche con riferimento all'art. 35 Cost.,
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della l. 22 marzo 1908, n. 105 modificata dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63 nella parte in cui vieta il lavoro notturno "per un eccessivo spazio temporale" e cioè fra le 21 e le 4, sollevata con ordinanza 11 giugno 1984 del Pretore di Trento (n. 1250/1984) in riferimento agli artt. 3,4 e 41 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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