Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, legge n. 270 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12549
Il principio di uguaglianza non e' violato quando a situazioni diverse non si provvede con unica ed identica disciplina. Pertanto, non viola l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che riconosce il beneficio dell'ammissione a sessioni riservate di esami di abilitazione ai soli insegnanti supplenti in servizio nel biennio 1980-81 e 1981- 82 (e non anche a coloro che, pur fuori di tale periodo, avessero maturato maggiore od uguale anzianita' di servizio), in quanto tale norma integra gli artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, della legge n. 270/1982, che favoriscono l'assorbimento in ruolo degli insegnanti precari che abbiano svolto almeno due anni d'insegnamento nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1981- 82, col prevedere, per essi, una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Neppure ricorrono, nel caso, profili di contrasto con l'art. 33 Cost., in quanto agli insegnanti non ammessi alle sessioni abilitanti riservate non e' precluso il partecipare a quelle ordinarie; ne' con l'art. 97 Cost., non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture scolastiche ne' criteri incompatibili con il dovere di imparzialita' della p.a.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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