Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1986

Corte cost., sent. 18 luglio 1986, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1986
Data di deposito
18 luglio 1986
Data di decisione
1° luglio 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 387, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 19, legge n. 517 del 18 giugno 1955
  • art. 399, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 11, legge n. 400 del 31 luglio 1904
  • art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930
  • art. 134, legge n. 689 del 24 novembre 1981
  • art. 3, legge n. 400 del 31 luglio 1984
  • art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
  • art. 135, legge n. 689 del 24 novembre 1981
  • art. 4, legge n. 400 del 31 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 12531

Il principio, gia' affermato in precedenti decisioni, secondo il quale le norme processuali penali che negano all'imputato il diritto di proporre appello contro provvedimenti suscettibili di essere appellati dal pubblico ministero violano congiuntamente gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., quando si tratti di provvedimenti dei quali pure l'imputato possa avere ragione di lamentarsi, va ribadito in tutte le ipotesi di proscioglimento in cui il legislatore attribuisce un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto che, pur non costituendo reato, puo' "essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen. - nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517 - nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato", se non nelle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Il riconosciuto diritto dell'imputato di interporre appello nell'ipotesi de qua comporta inoltre che, in caso di contemporaneo ricorso per cassazione contro la sentenza suddetta del pubblico ministero e dell'imputato, il ricorso dell'imputato, quando sia stato ritenuto dalla cassazione ammissibile - con implicito attestato dell'interesse dello stesso a proporre l'impugnazione - si converte in appello. - S. nn. 70/1975, 73/1978, 53/1981, 224/1983, 299/1985, 110/1986, 190/1970; 155/1974; 62/1981, 151/1967, 175/1971.

Massima n. 12532

Ai sensi dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 387, terzo comma, c.p.p., deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 399, primo comma, c.p.p. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunziate dal pretore) - nel testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19, legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11, legge 31 luglio 1984, n. 400 - 512, n. 2, c.p.p. (Appello contro sentenze del pretore) - nel testo dapprima sostituito ad opera dello stesso art. 19, legge n. 517 del 1955, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3, legge n. 400 del 1984 - e 513, n. 2, c.p.p. (Appello contro sentenze del tribunale e della Corte d'assise) - nel testo dapprima sostituito ad opera del sopracitato art. 19, legge n. 517 del 1955, poi ad opera dell'art. 135, legge n. 689 del 1981, ed infine ad opera dell'art. 4, legge n. 400 del 1984 - nelle parti in cui non riconoscono all'imputato il diritto di proporre appello, rispettivamente, avverso le sentenze del pretore, pronunciate in istruzione o in giudizio, e quelle del tribunale o della corte d'assise pronunciate in primo grado, che l'abbiano prosciolto "perche' si tratta di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato", se non nelle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con procedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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