Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1986

Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1986
Data di deposito
14 gennaio 1986
Data di decisione
8 gennaio 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 11, legge n. 604 del 5 luglio 1966
  • art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 35, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 12094

Le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto stabiliscono nei confronti del lavoratore dipendente, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, l'applicazione di un diverso trattamento economico a seconda dei limiti dimensionali numerici dell'impresa di appartenenza del lavoratore stesso) sono, nei casi di specie, inammissibili, in quanto il giudice a quo, in una delle ordinanze, non ha motivato in ordine alla affermata rilevanza, mentre, in altra, non ha individuato le norme regolamentari del rapporto, oggetto della controversia, per cui le disposizioni denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente eventuale. - S. n. 194/1970.

Massima n. 12095

Secondo i principi gia' piu' volte affermati dalla Corte, e ormai condivisi dai giudici di merito ed anche dalla Cassazione, le ragioni che, riguardo alle garanzie e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento, hanno determinato il legislatore a differenziare le imprese che impegnano meno di trentacinque lavoratori e lavoratori occupati da datori di lavoro non imprenditori, rispetto agli altri, occupati in imprese di maggiori dimensioni (con piu' di trentacinque dipendenti) e cioe' l'elemento fiduciario che permea il rapporto datore di lavoro-lavoratore, la necessita' di non gravare di costi eccessivi le imprese minori, la necessita' di evitare tensioni nella fabbrica, conservano tutt'oggi la loro rilevanza e la loro validita' per cui il trattamento differenziato trova adeguata giustificazione e non sono irrazionali le norme che lo prevedono, dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' e della politica economico-sociale che attua. Inoltre, sempre per le esigenze di politica sociale e sindacale tutt'ora attuali e valide, non e' irrazionale il diverso trattamento previsto per i lavoratori delle unita' produttive con piu' di quindici dipendenti. La piu' intensa tutela (la cd. tutela reale), assicurata a questi lavoratori, continua a trovare adeguata giustificazione nella necessita' di svolgimento dell'attivita' sindacale in fabbrica, introdotta dallo Statuto dei lavoratori. Ed il diverso trattamento e' altresi' giustificato dalla mancanza di omogeneita' tra la situazione di questi lavoratori e quella di lavoratori di altre imprese. Peraltro, nelle ipotesi di imprese, o non imprese, con meno di trentacinque dipendenti, o unita' produttive con meno di quindici dipendenti, nelle quali trova attuazione, in base all'art. 2118 cod. civ., il recesso ad nutum, resta auspicabile che il legislatore nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato motivo del licenziamento dal datore di lavoro intimato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. relative agli artt. 8 e 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 (risarcimento danni conseguenti al licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo); artt. 35, primo e secondo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e 11, primo comma, l. 15 luglio 1966, n. 604 (vigenza del recesso ad nutum per le imprese di minori dimensioni) e degli artt. 2118 cod. civ., 35 l. 300/1970 e 11 l. n. 604/1966 (inesistenza della tutela reale per i lavoratori di imprese di minime dimensioni)). - S. nn. 81/1961; 45/1965; 81/1969; 194/1970; 55/1974; 152, 178 e 189/1975; 256/1976.

Massima n. 12098

L'art. 35, comma primo, della Costituzione si limita a stabilire il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo III. Mentre, secondo l'art. 4, in base all'interpretazione piu' volte data dalla Corte, non e' garantito a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' come non e' garantito il diritto alla conservazione del lavoro e, ove siano previsti i casi, i modi e i tempi dei licenziamenti, la disciplina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispettare l'esigenza di un trattamento eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, puo' essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni (il che e' nella fattispecie). Non e' percio' pertinente riferirsi ai suddetti parametri per sostenere la illegittimita' costituzionale delle norme che, nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori o da imprese di minori dimensioni, o impiegati in unita' produttive di minori dimensioni, consentono il licenziamento senza le garanzie e il trattamento previsti per gli altri lavoratori subordinati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, 35, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, e 2118 cod. civ., in parte qua, in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate dai Pretori di Bassano del Grappa e di Salò con le ordinanze in epigrafe (R.O. n. 295/78 e n. 592/80) in relazione all'art. 3 Cost.;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal Pretore di Pesaro in riferimento all'art. 3 Cost. (R.O. n. 147/78); degli artt. 11 - primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e 35 - primo e secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma, 41 - secondo comma Cost. (R.O. n. 340/81); degli artt. 2118 cod. civ., 35, legge 20 maggio 1970, n. 300. e 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal Pretore di Gualdo Tadino in riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma e 41 - secondo comma Cost. (R.O. n. 1136/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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