Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1986

Corte cost., sent. 15 luglio 1986, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
195/1986
Data di deposito
15 luglio 1986
Data di decisione
1° luglio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 2, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 3, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 13, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 14, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 15, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 4, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 4, penult.co., legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 5, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 6, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 7, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 8, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 9, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 10, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 11, legge n. 217 del 17 maggio 1983

Parametri

  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.20, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, lett.a), statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.f), statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.p), statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 4, n.10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 4, lett.a), statuto regione Sardegna
  • art. 56, statuto regione Sardegna
  • art. 4, n.1, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 12067

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la funzione di indirizzo e coordinamento trova il supporto dei principi costituzionali e puo' essere prevista dalla legge ordinaria dello Stato nei confronti di tutte le Regioni, indipendentemente dal grado o tipo di autonomia a queste riconosciuto. La disciplina posta dal legislatore deve, tuttavia, soddisfare i requisiti indispensabili perche' l'indirizzo e coordinamento costituisca un legittimo titolo di ingerenza degli organi centrali nella sfera garantita all'autonomia speciale e alla relativa competenza primaria. Nella materia del turismo, la legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) che ha introdotto una normazione di principio nonche' di indirizzo e coordinamento statale anche nei confronti delle Regioni a regime differenziato e delle Province autonome, non lede la competenza primaria loro attribuita, ne' viola il principio di legalita'. Infatti, la novita' istituzionale introdotta dalla legge quadro - quella di deferire l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento nella materia, non ai soli organi centrali, ma al comitato di coordinamento cui partecipano i presidenti o i delegati delle giunte regionali o provinciali - lungi dal ledere l'autonomia attribuita alle Regioni o alle Province autonome, coinvolge anche detti enti nell'esercizio di un potere (quello di indirizzo e coordinamento) che spetterebbe alla esclusiva ed unilaterale determinazione degli organi centrali. L'esercizio del potere stesso, poi, e' delimitato secondo criteri prestabiliti, anche in ragione dell'intervento finanziario straordinario dello Stato, ed e' ulteriormente circoscritto dal collegamento con gli obiettivi della programmazione nazionale e settoriale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in quanto prevedono che il Governo esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia del turismo, avvalendosi del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica e del Comitato consultivo, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p) e 6; allo Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia art. 4, n. 10; e alla Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 119.) - S. n. 150/1982.

Massima n. 12069

La legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), che ha inserito la complessa materia del turismo e dell'industria alberghiera nella sfera della programmazione economica nazionale e settoriale, ha previsto, fra le altre misure, anche un intervento finanziario dello Stato, che si aggiunge al gettito erariale riservato alle Regioni, destinato da un lato allo sviluppo ed al riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, dall'altro all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanze; da utilizzarsi per il perseguimento dei concreti obiettivi prioritari individuati dall'apposito Comitato di coordinamento per la programmazione, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato e dai Presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dai componenti delle giunte a tal fine delegati. Nell'ambito di tale sistema, proprio la strutturazione collegiale e paritaria del Comitato di coordinamento costituisce il razionale e legittimo presupposto dello speciale regime di impiego dei fondi statali, di cui agli artt. 13, 14 e 15 della legge quadro, il quale prevede vincoli di destinazione della spesa e l'onere di utilizzare le somme entro il termine prescritto, con il conseguente obbligo di rendiconto delle iniziative finanziarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p), 6; alla Costituzione artt. 5, 117, 118 e 119, sull'assunto che i vincoli ed i controlli previsti per l'impiego dei fondi statali aggiuntivi siano lesivi della sfera di autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni e delle Province autonome.) - S. nn. 357/1985, 356/1985.

Massima n. 12076

La previsione, contenuta nell'art. 4, della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), di un tipo uniforme di strutture, articolate in aziende di promozione turistica (A.P.T.) e uffici di informazione e di accoglienza (IAT), va ricondotta nello schema della normativa di indirizzo e coordinamento e trova titolo giustificativo nella sottostante rilevanza della materia che non si lascia ridurre alla dimensione territoriale, e al conseguente apprezzamento, dell'ente autonomo. Vertendosi, peraltro, in ambito di autonomia speciale, preesistenti discipline regionali e provinciali del settore eventualmente divergenti dallo schema dell'art. 4, non sono caducate, ma vanno adeguate, fin dove occorre, all'uniforme schema strutturale disegnato dal legislatore statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; agli artt. 3, lett. a), p), 4, lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna; all'art. 4, nn. 1 e 10 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.)

Massima n. 12078

L'art. 4, penultimo comma, della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), che dispone il passaggio del personale degli enti del turismo e delle aziende di cura al ruolo unico regionale, opera nell'implicito presupposto che le Regioni a statuto differenziato e le due Province autonome adottino lo schema delle aziende di promozione turistica qual e' indicato nella legge statale. Ai detti enti, pero', non e' precluso - in ragione delle attribuzioni loro riservate dallo statuto speciale e dalle connesse norme attuative - di strutturare le aziende predette arricchendo lo schema di base dell'art. 4 con attributi che giustifichino altra forma di inquadramento del relativo personale da parte della Regione, rispetto a quella del ruolo unico e, pertanto, non puo' dirsi lesa la loro sfera di autonomia organizzativa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; agli artt. 3, lett. a) e p), 4, lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna; all'art. 4, nn. 1 e 10 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia.)

Massima n. 12080

L'art. 5 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) afferente all'iscrizione obbligatoria dei titolari o gestori delle imprese turistiche in una sezione speciale del registro delle imprese, istituito ai sensi della legge n. 426 del 1971, non va interpretato nel senso di aver assimilato il trattamento di tali soggetti a quello dei titolari o gestori delle altre imprese tenuti all'iscrizione nel registro, con la conseguenza che la materia sarebbe necessariamente attratta nella competenza dello Stato. Esso, invero, non contiene alcuna disposizione che impedisca alla legge regionale di darne attuazione, secondo Costituzione, sul piano dei principi o dell'indirizzo e coordinamento e, pertanto, non e' lesivo dei criteri che governano la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e Province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a) e p), 4, lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.)

Massima n. 12081

Gli artt. 6 e 7 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), concernenti la tipologia delle strutture ricettive e la relativa classificazione, pongono norme di indirizzo e coordinamento, sorrette dall'esigenza di un assetto e classificazione uniforme delle strutture, sulle quali si fa affidamento per salvaguardare, e promuovere, il flusso delle attivita' turistiche. Da esse, peraltro, e' dato, parzialmente discostarsi, laddove la Regione o la Provincia, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano individuato e disciplinato - come consentito dall'ultimo comma dell'art. 6 - in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali, altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. Non risulta, pertanto, lesa la sfera di autonomia attribuita alle Regioni e Province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. n. 70/1981.

Massima n. 12082

Non e' lesivo della sfera di autonomia riservata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, l'art. 8 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), laddove stabilisce che le Regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'art. 6 della stessa legge. E' rimesso, infatti, al discrezionale apprezzamento del legislatore regionale decidere se sussistono quelle finalita' di pubblico interesse e di utilita' sociale, che giustificano l'imposizione del vincolo in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e agli artt. 3, lett. a), f) e p) e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.)

Massima n. 12084

La normativa posta dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) sulle agenzie di viaggi e turismo, rappresenta l'adempimento di un obbligo internazionale assunto dallo Stato con la ratifica della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (legge 27 dicembre 1977, n. 1084) e, comunque, non sconfina dal legittimo esercizio dell'indirizzo e coordinamento in via legislativa, come risulta, dalle attribuzioni da essa demandate alle Regioni. Non e', pertanto, lesa la sfera delle attribuzioni in punto riservate, dallo statuto, alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.)

Massima n. 12089

L'art. 10 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), autorizza le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive, soltanto per i propri associati. All'organo legislativo della Regione compete, con ampio spazio di autonomia, assicurare che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi. In siffatto contesto, non e' un corretto motivo di censura quello secondo cui il legislatore statale, contemplando il solo caso delle associazioni operanti a livello nazionale, avrebbe illegittimamente precluso alle Regioni di disciplinare le medesime attivita' svolte da associazioni operanti a livello regionale e locale: invero, compete al legislatore statale, in base a scelte ad esso riservate, emanare norme di favore, ed individuarne i beneficiari (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, lett. a), f) e p), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione.)

Massima n. 12091

L'art. 11 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), il quale prescrive che le capacita' professionali di maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino siano accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali, non comporta alcuna violazione della competenza regionale. Spetta pur sempre alla Regione, infatti, sia individuare gli enti e le associazioni competenti per l'elaborazione dei criteri didattici, sia valutare la congruita' dei criteri cosi' elaborati rispetto all'accertamento, ad essa rimesso, delle adeguate capacita' dei soggetti interessati. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, lett. a) e p), 4 lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 4, 6,7,11 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 5,19 e 20; 9, n. 7; e 16 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

b) degli artt. 4,5,11 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate, in riferimento agli artt. 3, lett. a) e p); 4, lett. a); 6 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe;

c) dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento all'art. 4, nn. 1 e 10 dello statuto speciale per il Friuli - Venezia Giulia, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;

d) degli artt. 5 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia - Romagna con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 1, 8,9,10,13,14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate, in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 5,19 e 20; 9, n. 7; 16,78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

b) degli artt. 1, 2,3,8,10 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate, in riferimento agli artt. 3, lett. a), f) e p); e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe;

c) degli artt. 1 e 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 10 dello statuto speciale per il Friuli - Venezia Giulia, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;

d) degli artt. 1, 10, 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Emilia - Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze