Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1986
Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1986
- Data di deposito
- 14 luglio 1986
- Data di decisione
- 30 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:190
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 90 del 30 dicembre 1976
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 12516
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte la quale, in occasione di giudizi relativi a leggi regionali siciliane prive di astrattezza o di ripetibilita', non ha mai enunziato un divieto generalizzato di leggi provvedimento, ma ha sempre esercitato un controllo sostanziale sull'atto - sia pure con le particolarita' richieste dal suo specifico oggetto - e' da escludere che l'art. 20 dello Statuto speciale, oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione delle funzioni amministrative, crei altresi' una riserva a favore dell'esecutivo nei confronti delle stesse leggi-provvedimento con conseguente preclusione per l'Assemblea regionale della potesta' di emanarle (il che, tra l'altro, irrigidirebbe ingiustificatamente solo per la Sicilia, la forma di governo delle regioni). Non e' percio' in contrasto con la suddetta norma statutaria la legge-provvedimento della regione Sicilia 30 dicembre 1976, n. 90, con la quale si e' disposta la decadenza ipso-iure dei consigli di amministrazione degli enti economici regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 20 Statuto regionale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 30 dicembre 1976, n. 90). - S. nn. 61/1958, 29/1966, 95/1966 e 80/1969.
Massima n. 12517
Poiche' lo Statuto speciale per la regione Sicilia consente l'emanazione da parte dell'Assemblea regionale, di leggi- provvedimento, qual e' quella del 30 dicembre 1976, n. 90 con cui si e' disposta la decadenza ispo iure dei consigli di amministrazione degli enti economici regionali, restano conseguentemente estranei, al giudizio promosso su tale legge, il parametro costituito dall'art. 113 Cost. - riguardante il procedimento amministrativo regionale, ma non quello legislativo, ne' incidente sul riparto di competenze - come pure le garanzie di cui agli artt. 24 e 25 Cost. apprestate per l'impugnazione di atti diversi da quelli legislativi, il sindacato sui quali e' riservato alla Corte costituzionale. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 113, 24 e 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. regionale Sicilia 30 dicembre 1976, n. 90). - S. nn. 13/1962 e 23/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90 in riferimento all'art. 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione, promossa dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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