Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1986

Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1986
Data di deposito
14 luglio 1986
Data di decisione
30 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:185

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9205

Dal fatto che la Costituzione (in particolare negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31) nominalisticamente poco si soffermi sui minori o sulla minore eta' va dedotto, tenuto conto dell'ordinamento precostituzionale tanto prodigo di riferimenti alla "particolarita'" della condizione minorile, una scelta di sostanza a favore del minore, considerato, ad ogni consentito effetto, persona umana al pari di qualsiasi altro soggetto, senza alcun bisogno di esplicite quanto sovrabbondanti enunciazioni in proposito. Tutto cio' spiega perche' il legislatore ordinario, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, abbia disposto che i provvedimenti riguardanti la prole vengano assunti dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale della medesima.

Massima n. 9213

La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facolta' istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi proposti con le ordinanze del Tribunale di Genova del 26 gennaio 1982 e del 19 giugno 1984;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 Cost., dalle predette ordinanze, degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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