Art. 6

L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis

Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154

Testo aggiornato al 2026-09-20. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.