Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1986
Corte cost., sent. 1° luglio 1986, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1986
- Data di deposito
- 1° luglio 1986
- Data di decisione
- 25 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:170
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 426 del 7 febbraio 1926
- art. 10, comma 2, regio decreto n. 426 del 7 febbraio 1926
Parametri
Massime
Massima n. 12462
Diversamente da quelle regolamentari, le disposizioni contenute nei decreti delegati - i quali come tali hanno forza di legge e rientrano quindi nella previsione dell'art. 134, primo comma, Cost. - non sono insuscettibili, per loro natura, di giudizio di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926, n. 426 - impugnato per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma primo, e 113 Cost., nella parte in cui subordina la proponibilita' della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue, al preventivo deposito del prezzo di riscatto - in quanto detto decreto non ha natura regolamentare bensi' di decreto delegato, essendo stato emesso in base all'art. 20 della legge 11 giugno 1925, n. 998 - che autorizzo' il Governo ad emanare "le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della (detta) legge, nonche' a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti" - e quindi diretto a dettare il regime transitorio dalla precedente alla successiva disciplina, ed inoltre ad operare il necessario coordinamento delle norme che regolano la materia, funzione, questa, che non puo' essere svolta se non da disposizioni aventi, nella gerarchia delle fonti, natura pari a quella delle norme medesime, il che, peraltro, nella specie, trova conferma negli elementi esteriori e nell'assenza dei requisiti procedimentali dei provvedimenti regolamentari, quale il parere del Consiglio di Stato).
Massima n. 12463
La questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione ad una domanda, proposta nel giudizio a quo in via subordinata (nella specie: domanda di affrancazione di prestazioni perpetue), e' da ritenersi motivata sulla rilevanza, allorche' il giudice rimettente abbia preso in considerazione le altre istanze, formulate in via principale (nullita' originaria o sopravvenuta inefficacia della convenzione dedotta in giudizio), rilevando espressamente, nell'ordinanza di rimessione, che esse non potevano trovare accoglimento.
Massima n. 12464
Il diritto alla tutela giurisdizionale non puo' ritenersi cosi' assoluto ed illimitato da fare escludere - in tema di oneri collegati alla pretesa dedotta in giudizio - la legittimita' costituzionale di rimedi intesi ad evitare uno sviamento della funzione propria del processo, in conseguenza della proposizione di domande palesemente infondate o meramente pretestuose. Pertanto e' costituzionalmente legittimo l'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, che subordina la proponibilita' della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue, al preventivo deposito del prezzo di riscatto, in quanto questo e' imposto per assicurare preventivamente la serieta' della domanda dell'attore e - una volta definito favorevolmente il giudizio - l'adempimento della sua obbligazione, onde non sia alterato il sinallagma del rapporto giuridico tra le parti. E cio' secondo una ratio normativa valida anche nei confronti dei terzi, rispetto ai quali l'effetto sostanziale della sentenza si verifica nel momento dell'annotazione della medesima, proprio sul presupposto della sua efficacia immediata, collegata al previo deposito del prezzo stesso. Ne' rileva in contrario la qualificazione del detto deposito come presupposto processuale - e non come condizione dell'azione - operata dalla giurisprudenza della Cassazione, poiche', se l'onere e' stato correttamente imposto dalla legge, la sua qualificazione e la conseguente incidenza nell'iter procedimentale e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, salvo il controllo di legittimita' costituzionale sotto il profilo dell'arbitrarieta' o irrazionalita' della norma, insussistenti nella specie. Ne', infine, e' pertinente il richiamo ad altre disposizioni, che variamente disciplinano alcuni oneri connessi alla proposizione delle domande giudiziali, trattandosi, appunto, di materia riservata, nei limiti suddetti alla discrezionalita' del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 10, secondo comma, nella parte in cui dispone che, nelle cause di affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, il mancato deposito del prezzo di riscatto rende improponibile la domanda, sollevata sotto il profilo che tale norma sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di difesa in giudizio, in quanto impositiva di un ostacolo processuale non giustificato da motivi di interesse pubblico e di funzionalita' del processo). - S. nn. 157/1969; 80/1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926 n. 426, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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