Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1986

Corte cost., sent. 18 giugno 1986, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1986
Data di deposito
18 giugno 1986
Data di decisione
11 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. unico, decreto-legge n. 817 del 23 dicembre 1978
  • legge n. 54 del 19 febbraio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 12398

L'inesatta indicazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione censurata, puo' essere corretta dalla Corte, ove, chiari i termini della questione di legittimita' costituzionale prospettata, risulti trattarsi di errore materiale, evidente ictu oculi. - S. n. 47/1962.

Massima n. 12399

Diversamente dai professori incaricati di insegnamenti ufficiali nelle facolta' - che l'art. 4, comma primo, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (conv. con modifiche in legge 30 novembre 1973, n. 766) e l'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817 (conv. con modifiche nella legge 19 febbraio 1979, n. 54) ammettono alla stabilizzazione - gli incaricati nelle scuole di specializzazione e perfezionamento di cui all'art. 20 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, ai quali la stabilizzazione e' invece negata, non erano dipendenti precari dello Stato, ma delle Universita', sul cui bilancio il loro trattamento economico gravava ed alla cui autonomia statutaria e regolamentare era lasciata l'organizzazione e la disciplina delle scuole. Pertanto, il fatto che la situazione degli incaricati in tali scuole e quella degli incaricati nelle facolta' fossero entrambe di precariato non vincolava il legislatore - nell'ambito del suo potere discrezionale - ad ammettere anche i secondi, come i primi, alla stabilizzazione, ne' rileva in contrario che le due categorie abbiano avuto, in diversa occasione, una tantum, la stessa disciplina. Pertanto, non puo', nel caso, ritenersi violato il principio di eguaglianza e per le stesse ragioni, eppure il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, e tantomeno quello di uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici pubblici a parita' di requisiti di attitudine. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, e dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, in parte qua.)

Massima n. 12400

Agli effetti dell'art. 3 Cost. l'elemento che accomuna le situazioni non puo' essere ravvisato in qualche carattere generalissimo, bensi' in peculiari caratteristiche che le rendano omogenee in termini di natura giuridica e di finalita' specifiche.

Massima n. 12401

Agli effetti dell'applicazione del principio di eguaglianza, solo una lunga, inequivoca ed ininterrotta uniformita' di disciplina puo' consentire, nel contesto di altri eventuali favorevoli elementi, una ragionevole opinione di sostanziali affinita' fra due situazioni giuridiche. - S. n. 212/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 primo comma, d.l. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito, con modificazioni nella l. 30 novembre 1973 n. 766, nonché dell'articolo unico, quindicesimo Comma del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817, convertito, con modificazioni, nella l. 19 febbraio 1979 n. 54, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con ord. 22 ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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