Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1986

Corte cost., sent. 9 giugno 1986, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1986
Data di deposito
9 giugno 1986
Data di decisione
4 giugno 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 2, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12387

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale sollevate con ordinanze di rimessione motivate esclusivamente per relationem, - mediante rinvio ad altra precedente ordinanza. Sono, del pari, inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - incidenti di legittimita' costituzionale sollevati con ordinanze di rimessione che non fanno alcun cenno alle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali.

Massima n. 12388

Nel determinare le fattispecie tipiche di reato, il legislatore non ha da tener conto soltanto della naturale destinazione, in astratto, dell'oggetto materiale del fatto che intende incriminare, ma anche, e soprattutto, dell'uso concreto che dell'oggetto stesso l'esperienza mostra; e, poiche' le armi ad aria compressa sono (e possono essere) usate in modo concretamente pericoloso per l'incolumita' altrui e si prestano, per la loro "silenziosita'", ad usi fraudolenti, non appare - di fronte all'art. 3 Cost. - arbitrario che il legislatore penale - tenendo conto del loro uso distorto, gia' realizzatosi e prevedibilmente realizzabile - le abbia considerate come armi comuni da sparo, sempreche' per le proprie particolari caratteristiche, esse risultino, in concreto, caso per caso, ad attento e qualificato esame tecnico, idonee ad offendere la persona (cfr. lo stesso art. 2, comma terzo, legge n.110, cit.). Neppure contrasta con l'art. 3 Cost. la censurata diversita' di disciplina tra armi ad aria compressa, considerate quali armi comuni da sparo, ed armi destinate alla pesca (escluse da tale considerazione), diversita' giustificata per il fatto che, in base all'esperienza, le armi da pesca (sia perche' ingombranti, sia perche' normalmente non sono strumenti di "speciale precisione") certamente meno delle altre armi ad aria compressa si prestano ad usi distorti ed utilizzazioni fraudolente. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione al predetto art. 2, l. n. 110/1975, cit., in parte qua).

Massima n. 12389

Sebbene la funzione rieducativa della pena imponga che la misura della sanzione penale sia graduata sulla base del concreto disvalore del fatto, nessuna arbitraria parificazione di diverse obiettive pericolosita' risulta tuttavia operata, in contrasto con tale principio, con la equiparazione agli effetti penali delle armi ad aria compressa alle armi da sparo, essendo esclusa dalla normativa censurata la tipicita' di comportamenti inoffensivi, e spettando, comunque, al giudice di adeguare la pena, nel caso in cui il concreto disvalore del fatto (tipico) sia lieve, anche applicando la speciale attenuante - per la qualita' delle armi - di cui all'art. 5, l. n. 895 del 1967. (Infondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 14 e 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione ad art. 2 l. 110/1975 cit., in parte qua).

Massima n. 12390

Per consolidato orientamento, il principio della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 Cost., non puo' ritenersi violato quando e' la stessa legge a fissare presupposti, caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Non puo', percio', ritenersi che il potere conferito alla commissione centrale per le armi di escludere dal novero delle armi da sparo quelle ad aria compressa che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona - potere che, secondo interpretazione dominante, non si estende agli altri oggetti pure considerati armi da sparo, tra cui le armi ad emissione di gas - vulneri il suddetto principio. Tanto piu' che, quand'anche il precitato terzo comma dell'art. 2, legge n. 110, venisse considerato - contrariamente all'interpretazione giurisprudenziale corrente - quale norma penale in bianco, non potrebbe per cio' solo - se adempiute le condizioni innanzi indicate - ritenersi violativo dell'art. 25 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, l. 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione ad art. 2 l. n. 110/1975 cit. in parte qua.) - S. nn. 109/1982, 168/1971, 9/1972, 58/1975 e 108/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizio

1) dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle ordinanze nn. 890/83; 891/83; 895/83; 896/83; 897/83; 274/85; 215/83; 893/83; 894/83; 43/82; 44/82 e 197/83;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110; 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione al predetto art. 2 della legge n. 110 del 1975, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dalle altre ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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