Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1986

Corte cost., sent. 9 giugno 1986, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1986
Data di deposito
9 giugno 1986
Data di decisione
4 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:131

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11918

Il decreto di amnistia e indulto, al cui processo formativo l'art. 79 Cost. precipuamente attiene, concerne essenzialmente (arg. ex comma secondo stesso articolo) la scelta dei reati da beneficiare, mentre la disciplina degli effetti che, in conseguenza della sua emanazione, si producono in ordine a tali reati e', di regola, prevista da norme ordinarie, e con norme di pari grado ben puo' essere mutata. Legittimamente, pertanto, l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405 prevede, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, la revoca o riduzione della gia' disposta sospensione della patente di guida, modificando, in materia, la disciplina che in sua mancanza si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 cod. pen., non esistendo alcun vincolo, costituzionalmente determinato, a provvedere attraverso il procedimento di cui all'art. 79 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 79 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 sotto il profilo che la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida - in quanto sanzione penale - non avrebbe potuto essere disposta da legge ordinaria ma solo dal decreto emanato dal Capo dello Stato di concessione del beneficio.)

Massima n. 11922

Nessuna violazione dei principi di autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario puo' riscontrarsi in una norma di semplice deroga ad alcune parti di disposizioni penali. E poiche' non altrimenti e' dato giustificare la revoca o riduzione della sospensione della patente di guida, previste - in deroga agli artt. 151 e 174 cod. pen. - dall'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, quali effetti, rispettivamente, dell'amnistia o dell'indulto applicati alla pena principale, e' da escludere - anche a voler considerare la sospensione della patente come sanzione amministrativa - che la norma in questione dia luogo ad una intromissione del potere legislativo nei confronti del potere giudiziario. (Non fondatezza in riferimento all'art. 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua.)

Massima n. 11924

Per costante orientamento della Cassazione l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, che a seguito di concessione di indulto da applicarsi alla pena principale, prevede la riduzione della sospensione della patente, dev'essere interpretato nel senso che la durata della sospensione della patente va ridotta nella misura in cui l'indulto e' astrattamente applicabile, a nulla rilevando che in concreto la pena principale condonata sia inferiore a tale misura. Va percio' respinta la censura di violazione del principio di eguaglianza, mossa alla suddetta norma in base all'inesatto assunto interpretativo che nei casi in cui la pena principale sia inferiore alla durata minima (sei mesi) della sospensione della patente, tale misura persisterebbe restando invece totalmente esclusa nei casi di condono di pene di piu' lunga durata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua.)

Massima n. 11926

Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va percio' esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo piu' meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 e degli artt. 163, 166 e 167 codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost., dai Tribunali di Aosta, Padova e Monza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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