Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1986
Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 74-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 23 dicembre 1974
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 29 gennaio 1979
- art. 1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 5, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12367
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate nell'"esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost., in quanto la questione e' stata sollevata nel corso di un procedimento fallimentare, dal giudice delegato, in merito alla richiesta, da parte del curatore, di un provvedimento ex art. 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare") chiaramente da emanarsi nell'ambito di una mera potesta' direttiva e percio' privo delle connotazioni di esercizio della funzione giurisdizionale.
Massima n. 12368
I principi regolanti i rapporti privati in genere non si trapiantano per cio' stesso, integralmente, nella normativa tributaria, cosicche' il fenomeno impositivo, viene sovente a incidere nella realta' economica, con una disciplina che puo' divergere e financo ampliare - per gli interessi sociali che vi sono coinvolti - il corpus di regole comuni. Nel caso, quindi, il legislatore tributario ha ragionevolmente mostrato, con stretto riferimento all'imposta sul valore aggiunto (e a tanto conforta anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione), di non voler distinguere tra l'attivita' gestionale dell'impresa e il momento della sua liquidazione, ancorche' coattiva: ma, per gli specifici intenti di prelievo fiscale, cui si riconducono i principi normativi relativi, ha proiettato in un unicum le due fasi, di gestione, cioe', e di liquidazione, per cui nessun eccesso di delega appare essersi prodotto nel fatto di aver previsto l'applicabilita' dell'imposta del valore aggiunto alle vendite fallimentari. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate ne. "esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76 e 87. - S. n. 42/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordinanze n. 511/1978 e 287/1984);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, (come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) sollevata, con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost. e agli artt. 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), dal giudice del Tribunale di Cassino, delegato al fallimento con l'ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 (n. 511 R.O. 1978);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 74 bis, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Così come introdotto e sostituito) sollevata, con riferimento agli artt. 76 e 87, quinto comma, Cost. e agli artt. 1 e 5 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con ordinanza emessa il 7 novembre 1983 (n. 287 R.O. 1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
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