Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1986

Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1986
Data di deposito
30 aprile 1986
Data di decisione
24 aprile 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12367

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate nell'"esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost., in quanto la questione e' stata sollevata nel corso di un procedimento fallimentare, dal giudice delegato, in merito alla richiesta, da parte del curatore, di un provvedimento ex art. 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare") chiaramente da emanarsi nell'ambito di una mera potesta' direttiva e percio' privo delle connotazioni di esercizio della funzione giurisdizionale.

Massima n. 12368

I principi regolanti i rapporti privati in genere non si trapiantano per cio' stesso, integralmente, nella normativa tributaria, cosicche' il fenomeno impositivo, viene sovente a incidere nella realta' economica, con una disciplina che puo' divergere e financo ampliare - per gli interessi sociali che vi sono coinvolti - il corpus di regole comuni. Nel caso, quindi, il legislatore tributario ha ragionevolmente mostrato, con stretto riferimento all'imposta sul valore aggiunto (e a tanto conforta anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione), di non voler distinguere tra l'attivita' gestionale dell'impresa e il momento della sua liquidazione, ancorche' coattiva: ma, per gli specifici intenti di prelievo fiscale, cui si riconducono i principi normativi relativi, ha proiettato in un unicum le due fasi, di gestione, cioe', e di liquidazione, per cui nessun eccesso di delega appare essersi prodotto nel fatto di aver previsto l'applicabilita' dell'imposta del valore aggiunto alle vendite fallimentari. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate ne. "esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76 e 87. - S. n. 42/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordinanze n. 511/1978 e 287/1984);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, (come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) sollevata, con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost. e agli artt. 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), dal giudice del Tribunale di Cassino, delegato al fallimento con l'ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 (n. 511 R.O. 1978);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 74 bis, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Così come introdotto e sostituito) sollevata, con riferimento agli artt. 76 e 87, quinto comma, Cost. e agli artt. 1 e 5 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con ordinanza emessa il 7 novembre 1983 (n. 287 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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