Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1986
Corte cost., sent. 23 aprile 1986, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1986
- Data di deposito
- 23 aprile 1986
- Data di decisione
- 22 aprile 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- art. 1, comma 7, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- legge n. 118 del 5 aprile 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12363
In sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, una decisione additiva e' consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimita', si' che la Corte in realta' proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata; quando invece si profili una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e' ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore.
Massima n. 12364
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale qualora il giudice a quo richieda una pronuncia additiva implicante una scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi, essendo, questa, attivita' di spettanza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost. - dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (concernente le misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - nella parte in cui e' prevista, in caso di morosita' protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori, la decadenza dal beneficio della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata (nonche' per gli acquirenti di alloggi di questa seconda categoria), e non anche per tutti i conduttori di immobili abitativi che si siano resi del pari morosi - posto che: la invocata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del censurato art. 1, comma settimo, implica la necessita' di valutare se opportunamente oppure no la prevista decadenza sia stata limitata a coloro che, godendo dei particolari vantaggi dell'edilizia sovvenzionata o agevolata, hanno correlativamente obblighi piu' rigorosamente sanzionati; ma per la pluralita' delle possibili soluzioni che essa implica, siffatta valutazione e' proprio della funzione legislativa e, come tale, non e' consentita alla Corte).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti, i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo, terzo e settimo comma, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata dal Pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 42 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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