Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1986
Corte cost., sent. 22 aprile 1986, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1986
- Data di deposito
- 22 aprile 1986
- Data di decisione
- 16 aprile 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge della Regione Abruzzo n. 41 del 7 novembre 1973
- art. 23, legge della Regione Abruzzo n. 41 del 7 novembre 1973
- art. 24, legge della Regione Abruzzo n. 41 del 7 novembre 1973
- art. 27, legge della Regione Abruzzo n. 41 del 7 novembre 1973
- art. 29, legge della Regione Abruzzo n. 41 del 7 novembre 1973
- legge della Regione Abruzzo n. 34 del 16 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9152
La guarentigia di cui all'art. 122, comma quarto, Cost., da cui i consiglieri regionali sono assistiti (irresponsabilita' per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni) opera anche nella sfera della responsabilita' patrimoniale. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost., degli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 legge Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41, modificata da legge stessa Regione 16 aprile 1975, n. 34, contenente "nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta' a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo", sollevata nel corso di un giudizio di responsabilita' patrimoniale - comunque esclusa in forza dell'art. 122, comma quarto, Cost. - nei confronti di consiglieri della Regione che avevano espresso voto favorevole alla stipula, in attuazione della normativa censurata, di una polizza assicurativa in larga misura gravante sul bilancio regionale). - S. n. 69/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, 24, 27 e 29 della legge Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41, in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost., promossa dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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