Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1986
Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1986
- Data di deposito
- 14 gennaio 1986
- Data di decisione
- 8 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:1
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 16 del 3 febbraio 1957
- art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 122 del 1° febbraio 1946
Parametri
Massime
Massima n. 11895
Non sono ne' identiche ne' omogenee le situazioni dei messi di conciliazione e degli ufficiali giudiziari e, pertanto, e' razionale, e trova ragionevole giustificazione nel complesso delle norme che ne definiscono i relativi status, il diverso trattamento riservato dall'art. 2 del d.l.lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, ai primi rispetto ai secondi, per quanto riguarda la minor misura della indennita' di trasferta e dei diritti di cronologico e di notificazione e l'esclusione dell'indennita' integrativa. Ne' tale diversita' di trattamento lede il principio di equa retribuzione posto dall'art. 36 Cost., in quanto questo si applica all'intera retribuzione nel suo complesso e non alle singole componenti della retribuzione ed alle prestazioni accessorie; ovvero viola il generale principio della tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost., in quanto trattasi di una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela al lavoratore, risultando demandata al legislatore, in concreto, la protezione delle varie forme di attivita' lavorative, nei limiti del rispetto del criterio di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36 e 35 Cost. - dell'art. 2 del d.l.lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16). - Sull'art. 36 Cost., s. n. 227/1982; n. 229/1983; n. 176/1980. Sull'art. 35 Cost., s. n. 128/1983; n. 189/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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