Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/1986
Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/1986
- Data di deposito
- 14 aprile 1986
- Data di decisione
- 9 aprile 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12336
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., sotto il profilo della inefficacia rieducativa della pena, comminata da dette norme, a carico di colui che installa od esercita un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza e non invece a carico di colui che abbia posto in essere comportamenti analoghi piu' gravi. Infatti, la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile, in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore". - S. n. 237/1984; O. n. 23/1985.
Massima n. 12337
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza (laddove, a seguito della sent. n. 202/1976, nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, e cio' nonostante quest'ultima sia attivita' di gran lunga piu' rilevante), sanciscono per gli impianti predetti un obbligo di concessione pur in presenza di una dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben maggiore potenza e diffusivita', quali sono quelli radioelettrici e televisivi nonche', in relazione all'art. 10 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), in quanto non garantirebbero la liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero. Questioni sostanzialmente identiche sono gia' state infatti dichiarate infondate, in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost.; manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., e ancora manifestamente infondate, in relazione all'art. 21 Cost.. Mentre, in relazione al parametro dell'art. 10 Cost., l'impugnativa e' destituita di qualsiasi fondamento perche' - pur prescindendo dalla considerazione che il supposto contrasto con la l. 4 agosto 1955, n. 848, di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di una legge nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata nella predetta Convenzione, e' meramente riaffermativa (e in termini anzi piu' riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 Cost., che non risulta nella specie pregiudicata. - S. nn. 202/1976 e 237/1984; O. nn. 23, 77 e 294/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., dai Pretori di Ficarolo, Taggia e Parma con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei predetti artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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