Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1986

Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
81/1986
Data di deposito
2 aprile 1986
Data di decisione
20 marzo 1986
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 16 del 31 maggio 1976
  • art. 3, legge della Regione Liguria n. 16 del 31 maggio 1976
  • art. 106, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 28, legge della Regione Basilicata n. 10 del 8 febbraio 1977
  • art. 8, legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 24 marzo 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12322

Sono manifestamente infondate: la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della regione Liguria 31 maggio 1976, n. 16 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilita' degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali) e 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost.; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni), sollevata in riferimento agli artt. 97, 118 e 128 Cost., e la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'). Tali norme, invero, sono state impugnate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materie di procedimenti espropriativi relativi ad opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialita' dell'azione amministrativa - per essere i comuni promotori e beneficiari di detti procedimenti - nonche' sotto il profilo che attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia di competenza statale (organizzazione degli uffici comunali). Senonche', questioni in tutto consimili sono state gia' dichiarate non fondate, e successivamente manifestamente infondate; ne' sono stati dedotti motivi nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158/1984 e 267/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"), 8, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione al sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze