Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/1986
Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/1986
- Data di deposito
- 2 aprile 1986
- Data di decisione
- 20 marzo 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Liguria n. 16 del 31 maggio 1976
- art. 3, legge della Regione Liguria n. 16 del 31 maggio 1976
- art. 106, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 28, legge della Regione Basilicata n. 10 del 8 febbraio 1977
- art. 8, legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 24 marzo 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12322
Sono manifestamente infondate: la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della regione Liguria 31 maggio 1976, n. 16 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilita' degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali) e 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost.; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni), sollevata in riferimento agli artt. 97, 118 e 128 Cost., e la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'). Tali norme, invero, sono state impugnate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materie di procedimenti espropriativi relativi ad opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialita' dell'azione amministrativa - per essere i comuni promotori e beneficiari di detti procedimenti - nonche' sotto il profilo che attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia di competenza statale (organizzazione degli uffici comunali). Senonche', questioni in tutto consimili sono state gia' dichiarate non fondate, e successivamente manifestamente infondate; ne' sono stati dedotti motivi nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158/1984 e 267/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"), 8, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione al sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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