Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/1986
Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/1986
- Data di deposito
- 2 aprile 1986
- Data di decisione
- 20 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12317
Sono manifestamente infondate la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui non esclude l'indennita' integrativa speciale dal reddito imponibile da lavoro dipendente e la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, primo comma, 48 stesso d.P.R. n. 597/1973 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n.601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) denunciati - in riferimento all'art. 36 Cost. - nella parte in cui consentono che la indennita' integrativa speciale, istituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, concorra a formare il reddito complessivo al fine della applicazione delle aliquote progressive. E' stata gia' dichiarata non fondata, infatti, in riferimento agli artt. 53 e 36 Cost., e in secondo tempo in riferimento all'art. 36 Cost., analoga questione sollevata nei confronti delle medesime norme, nella parte in cui consentono che la suddetta indennita' concorra a formare il reddito complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote complessive. Ne' si hanno, nel caso, motivi per una diversa decisione. - S. n. 277/1984; O. n. 331/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn. 212 e 307 a 309 R.O. 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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