Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/1986
Corte cost., ord. 24 marzo 1986, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/1986
- Data di deposito
- 24 marzo 1986
- Data di decisione
- 18 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12299
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme in materia di locazione di immobili urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, nell'ambito della disciplina transitoria dei rapporti di locazione abitativa in corso alla data del 30 luglio 1978, lo stesso art. 58 non prevede, per i contratti soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto in assenza della previa disdetta del locatore (di cui all'art. 3, stessa legge), rinnovo, invece, previsto dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga. E' stata infatti gia' decisa la questione nel senso dell'infondatezza, non risultando irrazionale la denunciata diversita' di disciplina, stante la sostanziale diversita' tra i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit. (il quale, col prorogare ulteriormente i contratti gia' soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, dispone una normativa particolarmente favorevole per il conduttore) ed i rapporti di cui all'art. 65 (in base al quale, i contratti gia' non soggetti a proroga legale sono stati ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione solo eventuale e comunque spesso di minima entita'); diversita' su cui non incide minimamente la sent. n. 22/1980, con cui la Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa (la necessita' propria o dei congiunti) del recesso anticipato del locatore, prevista dall'art. 59, legge cit.. - Nello stesso senso: S. n. 33/1985. - Sotto altri profili: S. nn. 22/1980 e 250/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Lucca e di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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