Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1986

Corte cost., ord. 24 marzo 1986, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
60/1986
Data di deposito
24 marzo 1986
Data di decisione
18 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12299

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme in materia di locazione di immobili urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, nell'ambito della disciplina transitoria dei rapporti di locazione abitativa in corso alla data del 30 luglio 1978, lo stesso art. 58 non prevede, per i contratti soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto in assenza della previa disdetta del locatore (di cui all'art. 3, stessa legge), rinnovo, invece, previsto dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga. E' stata infatti gia' decisa la questione nel senso dell'infondatezza, non risultando irrazionale la denunciata diversita' di disciplina, stante la sostanziale diversita' tra i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit. (il quale, col prorogare ulteriormente i contratti gia' soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, dispone una normativa particolarmente favorevole per il conduttore) ed i rapporti di cui all'art. 65 (in base al quale, i contratti gia' non soggetti a proroga legale sono stati ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione solo eventuale e comunque spesso di minima entita'); diversita' su cui non incide minimamente la sent. n. 22/1980, con cui la Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa (la necessita' propria o dei congiunti) del recesso anticipato del locatore, prevista dall'art. 59, legge cit.. - Nello stesso senso: S. n. 33/1985. - Sotto altri profili: S. nn. 22/1980 e 250/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Lucca e di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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