Corte costituzionale
Ordinanza n. 315/1986
Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 315/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:315
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12705
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione di immobili urbani): denunciato, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., nella parte in cui "esclude che il termine per sanare la morosita' possa essere richiesto (oltreche' alla prima udienza) anche nell'ulteriore corso del procedimento e possa comunque essere concesso con la pronuncia che condanni il conduttore al rilascio". Difatti, contrariamente a quanto ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, la norma denunciata: a) non limita affatto la normale tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24, primo comma, Cost., in quanto, lungi dal rappresentare un ostacolo alla possibilita' per il conduttore di far valere le proprie ragioni, prevede al contrario un'ulteriore specifica agevolazione a suo favore, che si aggiunge, senza comprimerle o menomarle, alle facolta' che ordinariamente gli spettano, in quanto convenuto in giudizio; b) non puo' dirsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., posto che attribuisce obiettivo rilievo alla mora del conduttore, senza limitare l'esercizio del diritto di difesa e senza creare ingiustificate disparita' di trattamento, ed anzi, accorda una speciale protezione proprio ai soggetti meno abbienti, laddove stabilisce che, ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice puo' assegnare un termine per la sanatoria della mora "dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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