Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1986

Corte cost., ord. 3 febbraio 1986, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
30/1986
Data di deposito
3 febbraio 1986
Data di decisione
23 gennaio 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 5, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 20, comma 6, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 20, comma 10, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 20, comma 11, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • titolo II, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 19, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 11874

E' manifestamente inammissibile - perche' irrilevante nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.) dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che non consente la detraibilita' della SOCOF ai fini delle imposte sui redditi. - S. n. 159/1985.

Massima n. 11875

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La mancata descrizione, nelle ordinanze di rimessione, della situazione patrimoniale dei ricorrenti, impedisce, infatti, di valutare la rilevanza della questione, concernente una disposizione - relativa a detrazioni di imposta - di cui non risulta accertata l'applicabilita' nei giudizi di merito.

Massima n. 11876

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - in quanto "l'accordare per i fabbricati soggetti ad ILOR il duplice beneficio della riduzione al 60% dell'aliquota SOCOF e dal 15 al 10% dell'aliquota ILOR equivale sostanzialmente ad una revoca dei benefici concessi ai costruttori di nuove case, aventi i requisiti ILOR". Si chiede, infatti nel caso, una pronuncia che introduca un nuovo regime, per chi e' soggetto alla SOCOF ed esente dall'ILOR, la cui definizione esorbita dai poteri della Corte.

Massima n. 11878

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del titolo II (artt. 19-23) del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, prospettata - in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost. - per essere la SOCOF dovuta anche in relazione al fabbricato adibito ad abitazione del proprietario, sebbene si tratti di un bene che non costituisce effettiva fonte di reddito. Infatti, nell'ordinanza di rimessione non si spiega, riguardo al giudizio di merito, se il ricorrente fruisca dell'immobile del quale si discute quale abitazione, per modo che la richiesta declaratoria di incostituzionalita' possa incidere sull'esito del giudizio stesso.

Massima n. 11881

Sono manifestamente infondate - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19 e dell'intero titolo II (artt. 19-23) del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate in quanto la normativa censurata, attribuendo ai Comuni la facolta' di istituire o meno la SOCOF, e di fissare aliquote diverse, lederebbe la ratio sottostante alla riserva di legge in materia di imposizioni patrimoniali, e determinerebbe un'irrazionale discriminazione fra soggetti percettori di identico reddito, basata sul luogo in cui gli immobili sono ubicati. Invero, le questioni sono identiche a quelle (sollevate con riguardo al solo art. 19, d.l. n. 55 cit.) gia' risolte nel senso della infondatezza. - S. n. 159/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. n. 55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

c) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

d) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del titolo II del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 47, secondo comma, Cost.;

e) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevate con le ordinanze in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., e dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia e Ragusa, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

f) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del titolo II del d.l. n. 55/83, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Liguria, in riferimento agli artt. 23, 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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