Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/1986
Corte cost., ord. 23 dicembre 1986, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/1986
- Data di deposito
- 23 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 4, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 100, codice di procedura civile
- art. 22, codice penale
- art. 91, codice penale
- art. 304, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12668
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato), 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.), 100 cod. proc. civ., 22 e 91 cod. proc. pen. - denunciati per contrasto con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 32 Cost. - "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; e dell'art. 304 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 2 Cost., "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reita' contenuta nella denuncia o querela". Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, comma quarto, prevede che "le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi"; onde spetta al giudice a quo valutare, se alla stregua dello ius superveniens, la prima questione - cui la seconda e' prospettata come "strettamente connessa" - sia tuttora rilevante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore di cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze