Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/1986
Corte cost., ord. 3 febbraio 1986, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/1986
- Data di deposito
- 3 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:27
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12083
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale (sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 41, ed all'art. 3 Cost.): dell'art. 29, secondo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - il quale, subordinando al mantenimento della destinazione alberghiera la possibilita', per il locatore dell'immobile adibito a tale attivita', di negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, determinerebbe, stante la diversa disciplina dettata dal primo comma s.a. per le locazioni di immobili destinati, in generale, ad attivita' diverse dall'uso abitativo, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra "attivita' ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali"; e del combinato disposto degli artt. 29, comma secondo, e 73, della stessa legge n. 392 del 1978 - nella parte in cui preclude la possibilita' di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attivita' alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29 (uso abitativo proprio o dei parenti, demolizione o ristrutturazione, ecc.), e in particolare per quello di cui alla lettera b) (destinazione dell'immobile ad attivita' industriale, commerciale, ecc.). Successivamente alle ordinanze di rimessione e', infatti, sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. con modificazioni nella l. 5 aprile 1985, n. 118) la cui normativa incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 118; eppertanto e' necessario che nei processi di provenienza si accerti, alla stregua dello ius superveniens, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Chiavari e al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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