Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1986

Corte cost., ord. 28 novembre 1986, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/1986
Data di deposito
28 novembre 1986
Data di decisione
25 novembre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:253

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 4, n.1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 2195, codice civile

Parametri

Massime

Massima n. 12616

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - per asserito contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 Cost. - degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , 4, n. 1, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod.civ., nella parte in cui non escludono dall'ILOR i redditi dell'agente di assicurazione, del procacciatore di affari e dell'agente di commercio che operino senza organizzazione d'impresa, in quanto giuridicamente definiti "di impresa" nonostante la loro sostanziale assimilabilita' ai redditi di lavoro autonomo. Ed infatti - come la Corte ha gia' piu' volte sottolineato nel dichiarare inammissibili questioni pressocche' identiche - impugnative siffatte non raggiungono il livello della questione di costituzionalita' "per la semplice ragione che trattasi di problema interpretativo", essendo in facolta' dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo; e perche', la Corte "non e' abilitata ad introdurre in materia nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria". - S. n. 87/1986; O. n. 161/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1 986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE

- VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze