Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/1986
Corte cost., ord. 28 novembre 1986, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 4, n.1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 2195, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 12616
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - per asserito contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 Cost. - degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , 4, n. 1, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod.civ., nella parte in cui non escludono dall'ILOR i redditi dell'agente di assicurazione, del procacciatore di affari e dell'agente di commercio che operino senza organizzazione d'impresa, in quanto giuridicamente definiti "di impresa" nonostante la loro sostanziale assimilabilita' ai redditi di lavoro autonomo. Ed infatti - come la Corte ha gia' piu' volte sottolineato nel dichiarare inammissibili questioni pressocche' identiche - impugnative siffatte non raggiungono il livello della questione di costituzionalita' "per la semplice ragione che trattasi di problema interpretativo", essendo in facolta' dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo; e perche', la Corte "non e' abilitata ad introdurre in materia nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria". - S. n. 87/1986; O. n. 161/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1 986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE
- VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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