Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1986

Corte cost., ord. 27 giugno 1986, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
160/1986
Data di deposito
27 giugno 1986
Data di decisione
24 giugno 1986
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
  • art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, lett.c), decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 12438

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 2 lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'IRPEG) e 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina sul reddito delle persone fisiche,... e altre norme in materia fiscale) nella parte in cui limitano l'esonero dall'INVIM decennale ai benefici ecclesiastici con esclusione degli altri enti morali non cattolici. Infatti, la Corte ha gia' rilevato - nel dichiarare infondata analoga questione - la ratio legis, cui si informa l'impugnata esenzione fiscale e che concerne in modo esclusivo i "benefici" (e non pure altri enti) ecclesiastici, non si presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse, atteso che, nel sistema conseguente all'applicazione dell'art. 30, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quanto meno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici ecclesiastici, lo Stato "ha interesse a prender parte alla gestione dei benefici ecclesiastici" perche' congruabili dallo Stato stesso. Ne' e' ipotizzabile alcuna violazione degli artt. 8 e 19 Cost., che garantiscono eguale liberta' di culto ma non identita' di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose con lo Stato; e neppure dell'art. 20 Cost. perche' l'esenzione in parola neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come "gravame fiscale" atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche. - S. n. 86/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche in relazione agli artt. 25, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e 2 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevate in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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