Corte costituzionale
Ordinanza n. 160/1986
Corte cost., ord. 27 giugno 1986, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 160/1986
- Data di deposito
- 27 giugno 1986
- Data di decisione
- 24 giugno 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 2, lett.c), decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12438
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 2 lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'IRPEG) e 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina sul reddito delle persone fisiche,... e altre norme in materia fiscale) nella parte in cui limitano l'esonero dall'INVIM decennale ai benefici ecclesiastici con esclusione degli altri enti morali non cattolici. Infatti, la Corte ha gia' rilevato - nel dichiarare infondata analoga questione - la ratio legis, cui si informa l'impugnata esenzione fiscale e che concerne in modo esclusivo i "benefici" (e non pure altri enti) ecclesiastici, non si presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse, atteso che, nel sistema conseguente all'applicazione dell'art. 30, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quanto meno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici ecclesiastici, lo Stato "ha interesse a prender parte alla gestione dei benefici ecclesiastici" perche' congruabili dallo Stato stesso. Ne' e' ipotizzabile alcuna violazione degli artt. 8 e 19 Cost., che garantiscono eguale liberta' di culto ma non identita' di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose con lo Stato; e neppure dell'art. 20 Cost. perche' l'esenzione in parola neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come "gravame fiscale" atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche. - S. n. 86/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche in relazione agli artt. 25, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e 2 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevate in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze