Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1986

Corte cost., ord. 30 aprile 1986, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
125/1986
Data di deposito
30 aprile 1986
Data di decisione
24 aprile 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 5, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 20, comma 6, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 20, comma 10, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 20, comma 11, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 19, comma 1, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 19, comma 2, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 12378

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quinto, sesto, decimo e undicesimo, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - in quanto prevede: al comma quinto, la non deducibilita' della SOCOF ai fini dell'imposta sui redditi; al comma sesto la detraibilita' di lire centonovantamila riferita a ciascuna unita' immobiliare (con trattamenti disuguali a parita' di reddito complessivo); e ai commi decimo e undicesimo, in caso di immobili soggetti ad ILOR, qualora il Comune istituisca l'aliquota dell'8%, la possibilita' per i proprietari di fruire di una riduzione dell'ILOR che eccede l'onere dovuto per la SOCOF (con conseguenti disparita' di trattamento dovute alla circostanza che il Comune abbia applicato la detta aliquota dell'8% o altra di maggior importo). Invero, riguardo alla questione attinente al sesto comma, nell'ordinanza di rimessione non vi e' alcuna descrizione della situazione patrimoniale del ricorrente, che consenta alla Corte di valutare l'applicabilita' nel giudizio di merito della norma censurata. Per le altre questioni, quindi, valgono le conclusioni gia' raggiunte con le decisioni di inammissibilita' e di manifesta inammissibilita', gia' adottate dalla Corte al riguardo. - S. n. 159/1985; O. n. 30/1986.

Massima n. 12379

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, denunciato in quanto, attribuendo ai Comuni la facolta' d'istituire o meno la SOCOF, violerebbe la riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost., mentre, attribuendo ai Comuni stessi la facolta' di scegliere fra un ventaglio di aliquote, senza tener conto degli altri redditi del contribuente, lederebbe il principio di eguaglianza e quelli di capacita' contributiva e di progressivita' tributaria (3 e 53, commi primo e secondo, Cost.). Si tratta infatti di questioni che la Corte ha gia' dichiarato non fondate e quindi manifestamente infondate. - S. n. 159/1985; O. n. 30/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto, sesto, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., sollevate con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno;

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., sollevate con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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