Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1986

Corte cost., ord. 14 gennaio 1986, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1986
Data di deposito
14 gennaio 1986
Data di decisione
8 gennaio 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 9, ultimo co., regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 6, lett.a), legge n. 283 del 7 luglio 1901
  • art. 2, regio decreto n. 547 del 19 dicembre 1901
  • art. 1, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
  • art. 2, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
  • art. 3, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
  • art. 4, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
  • art. 1, legge n. 1415 del 28 giugno 1928
  • art. 6, lett.B, legge n. 283 del 7 luglio 1901
  • art. 7, legge n. 283 del 7 luglio 1901

Parametri

Massime

Massima n. 12068

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, della Costituzione, degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), concernenti i "praticanti procuratori", ammessi ad esercitare il patrocinio avanti alle Preture, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie risultava che i difensori delle parti, pur avendo rivestito in precedenza la qualita' di "praticanti procuratori", esercitavano l'ius postulandi, nel giudizio de quo, nella qualita' di "patrocinatori legali").

Massima n. 12070

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, della Costituzione, dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture) e dell'art. 2 del R.D. 19 dicembre 1901, n. 547 (Regolamento per l'esecuzione della legge n. 283 del 1901) concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia, nonche' degli artt. 1, 2, 3 e 4 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle Preture) nella parte in cui dette norme concernono tale patrocinio, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, non si trattava di Pretura sita in Comune sede di Tribunale o capoluogo di Provincia).

Massima n. 12073

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), nella parte concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura. Invero, tenuto conto della natura temporanea della disposizione impugnata e delle ragioni che militano per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della normativa introdotta con il successivo d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare le ragioni per le quali riteneva la disposizione stessa ancora applicabile, almeno ratione temporis; tanto piu' che i difensori delle parti - per essere stati iscritti in precedenza nel registro speciale dei "praticanti procuratori", di cui all'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito l'ius postulandi, quali patrocinatori legali, in epoca successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933.

Massima n. 12074

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, degli artt. 6, lett. b, e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, nonche' degli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali) e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle Preture), nella parte in cui dette norme concernono tale patrocinio. Invero trattasi di disposizioni dalla Corte gia' dichiarate illegittime. - S. n. 127/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283, e dell'art. 2 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui concernono tale patrocinio, questione sollevata, in riferimento agli stessi parametri dall'ordinanza suindicata;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, nella parte in cui concerne il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, questione sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dall'ordinanza suindicata;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283, concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui concernono tale patrocinio, trattandosi di disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la sentenza n. 127 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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