Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/1986
Corte cost., ord. 22 aprile 1986, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/1986
- Data di deposito
- 22 aprile 1986
- Data di decisione
- 16 aprile 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:106
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12352
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata - da alcune delle ordinanze di rimessione, anche nei confronti dell'art. 53, comma primo, stessa legge, in riferimento all'art. 3 Cost. e da altra ordinanza in riferimento, oltre che all'art. 3, agli artt. 24 e 27, comma terzo, Cost. - lamentando che il legislatore abbia ammesso la sostituibilita' della pena per reati che comportano pene detentive, e non invece per reati meno gravi che comportano pene pecuniarie, sole o in alternativa a pena detentiva, quando il giudice ritenga - in quest'ultima ipotesi - di infliggere la pena pecuniaria. La questione e' stata, infatti, gia' dichiarata, sotto il primo aspetto, inammissibile e, sotto il secondo, manifestamente inammissibile, in quanto implicante per la sua soluzione, l'adozione da parte della Corte, di scelte discrezionali, riservate esclusivamente al legislatore; ne' le attuali ordinanze prospettano profili nuovi o diversi. - S. nn. 148/1984 e 292/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Olbia con ord. 20 giugno 1984 (n. 241/1985), dal Pretore di Lugo (anche nei confronti dell'art. 53, primo comma, stessa legge), con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985), con ord. 14 maggio 1985 (n. 408/85) e con tre ordinanze datate 28 marzo 1985 (nn. 409-410-411/85), dal Pretore di Camposampiero con ord. 12 giugno 1984 (n. 577/85), con riferimento all'art. 3 Cost., nonché dal Pretore di Città di Castello anche con riferimento agli artt. 24 e 27, terzo comma Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze