Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1986

Corte cost., ord. 22 aprile 1986, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
106/1986
Data di deposito
22 aprile 1986
Data di decisione
16 aprile 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:106

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12352

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata - da alcune delle ordinanze di rimessione, anche nei confronti dell'art. 53, comma primo, stessa legge, in riferimento all'art. 3 Cost. e da altra ordinanza in riferimento, oltre che all'art. 3, agli artt. 24 e 27, comma terzo, Cost. - lamentando che il legislatore abbia ammesso la sostituibilita' della pena per reati che comportano pene detentive, e non invece per reati meno gravi che comportano pene pecuniarie, sole o in alternativa a pena detentiva, quando il giudice ritenga - in quest'ultima ipotesi - di infliggere la pena pecuniaria. La questione e' stata, infatti, gia' dichiarata, sotto il primo aspetto, inammissibile e, sotto il secondo, manifestamente inammissibile, in quanto implicante per la sua soluzione, l'adozione da parte della Corte, di scelte discrezionali, riservate esclusivamente al legislatore; ne' le attuali ordinanze prospettano profili nuovi o diversi. - S. nn. 148/1984 e 292/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Olbia con ord. 20 giugno 1984 (n. 241/1985), dal Pretore di Lugo (anche nei confronti dell'art. 53, primo comma, stessa legge), con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985), con ord. 14 maggio 1985 (n. 408/85) e con tre ordinanze datate 28 marzo 1985 (nn. 409-410-411/85), dal Pretore di Camposampiero con ord. 12 giugno 1984 (n. 577/85), con riferimento all'art. 3 Cost., nonché dal Pretore di Città di Castello anche con riferimento agli artt. 24 e 27, terzo comma Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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