Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1985

Corte cost., sent. 28 marzo 1985, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1985
Data di deposito
28 marzo 1985
Data di decisione
27 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge n. 904 del 16 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 10792

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, sicche' la Corte non puo' estenderne l'ambito di applicazione se non quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa e' da escludere che ricorra nel caso dell'esenzione dall'IN.V.IM. accordata ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di omogeneita' della rispettive situazioni, ad altre istituzioni religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto diverse, quali l'Opera pia "Foa" e l'Asilo infantile "Levi" collegati alla comunita' israelitica di Vercelli. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost. - dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui limita l'esonero dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 ai benefici ecclesiastici, escludendo dall'esonero stesso le suindicate istituzioni). - S. nn. 108/1983; 125/1957; 39/1965; 59/1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977 n. 904 - "nella parte in cui limita l'esonero dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 ai benefici ecclesiastici, escludendo dall'esonero stesso quelle istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione patrimoniale immobiliare, che siano espressione o emanazione di confessioni religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione cattolica" - sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Vercelli, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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