Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1985

Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1985
Data di deposito
20 marzo 1985
Data di decisione
19 marzo 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 10764

Ai fini del giudizio sull'ammissibilita' della questione ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, il controllo della Corte e' limitato all'adeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione in riferimento al thema decidendum come individuato dal giudice a quo e prescindendo dal vizio che in ipotesi infici l'individuazione stessa da parte del giudice, fatto salvo il caso che, per assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto della controversia, la questione appaia, al di la' di ogni ragionevole dubbio, sollevata in elusione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Massima n. 10765

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concernente la solidarieta' fra coeredi nel debito di imposte dirette del de cuius, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa dei contribuenti, in cui si incorrerebbe qualora l'Amministrazione finanziaria notificasse l'accertamento solo "al piu' inerte e meno combattivo" dei coeredi, per poi farlo valere nei confronti degli altri condebitori. A parte che la Corte ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma in questione nel senso di considerare la notifica a uno solo dei condebitori idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte degli altri, le ordinanze di rimessione non recano infatti alcuna motivazione sulla ricorrenza del presupposto della questione, cioe' sulla mancata notificazione dell'accertamento, nei rispettivi casi concreti, a tutti i coeredi condebitori. - S. n. 48 del 1968.

Massima n. 10766

L'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che dispone la solidarieta' passiva fra coeredi nel debito ereditario relativo alle imposte dirette, prescindendo dall'iscrizione a ruolo della obbligazione tributaria, non viola i limiti fissati con la delega conferita dall'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1 indebitamente innovando, oltre i limiti della delega stessa, rispetto al previgente art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 1401 del 1922, in quanto tale norma, che prevedeva la solidarieta' passiva tributaria fra i coeredi solo nel caso di iscrizione a ruolo, importa soltanto che la disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione o riscossione del credito tributario, la quale avveniva, appunto, per le imposte in discorso, con tale modalita'. Ne', per altro aspetto, la cennata solidarieta' viola il principio di eguaglianza, sia sotto il profilo dell'ingiustificato privilegio del fisco rispetto agli altri creditori del de cuius, stante l'esigenza, politicamente rilevante, di pronta, agevole e intera realizzazione che qualifica il credito tributario, in quanto l'entrata corrispondente e' direttamente destinata alla copertura delle spese pubbliche, nonche' la stessa struttura tecnico-giuridica del debito dei coeredi collegato alla successione mortis causa di un debitore unico; sia sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fra coeredi dei debitori di imposte dirette e coeredi dei debitori di imposte indirette, per i quali non sarebbe prevista la solidarieta' passiva, in quanto la previsione generale della solidarieta' passiva per le sole imposte dirette trova ragionevole giustificazione nella differente natura e struttura delle imposte in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.- dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti relativi alle due ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, Sez. VIII, in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalle dette ordinanze;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalle dette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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