Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1985

Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1985
Data di deposito
8 marzo 1985
Data di decisione
7 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, n.2, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 10755

Nella parte in cui non prevede la incompatibilita' alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con unita' sanitarie locali comprendenti il territorio di detti comuni, l'art. 8, n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154, non si pone in contrasto con i principi dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e del buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, giacche' il Sindaco di un Comune non partecipa, in quanto tale, alla formazione degli uffici direttivi delle U.S.L., ne' esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne' dalla circostanza che lo stesso art. 8, n. 2, mentre consente la eleggibilita' a sindaco dei suddetti professionisti nei cennati Comuni, non la consente in quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, trattandosi di fattispecie non identiche, puo' farsi derivare una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento aqgli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell'art. 8, n. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8 n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154 sollevata, con ordinanza 1 giugno 1982 del Tribunale di Avellino (n 518 R.O. 1982), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la incompatibilità, alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità sanitarie locali comprendenti il territorio di detti Comuni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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