Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1985
Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1985
- Data di deposito
- 8 marzo 1985
- Data di decisione
- 7 marzo 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, n.2, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 10755
Nella parte in cui non prevede la incompatibilita' alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con unita' sanitarie locali comprendenti il territorio di detti comuni, l'art. 8, n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154, non si pone in contrasto con i principi dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e del buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, giacche' il Sindaco di un Comune non partecipa, in quanto tale, alla formazione degli uffici direttivi delle U.S.L., ne' esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne' dalla circostanza che lo stesso art. 8, n. 2, mentre consente la eleggibilita' a sindaco dei suddetti professionisti nei cennati Comuni, non la consente in quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, trattandosi di fattispecie non identiche, puo' farsi derivare una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento aqgli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell'art. 8, n. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8 n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154 sollevata, con ordinanza 1 giugno 1982 del Tribunale di Avellino (n 518 R.O. 1982), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la incompatibilità, alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità sanitarie locali comprendenti il territorio di detti Comuni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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