Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1985
Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1985
- Data di deposito
- 8 marzo 1985
- Data di decisione
- 7 marzo 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 3 gennaio 1976
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 3 gennaio 1976
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 3 gennaio 1976
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 3 gennaio 1976
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 3 gennaio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 10754
Gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28, per la parte in cui dispongono la caducazione della iscrizione alla Cassa Sovvenzioni, per il personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza iscritto di diritto al Fondo di previdenza istituito a decorrere dal 1 gennaio 1973, non esorbitano dai limiti della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, indirizzata alla soppressione degli enti mutualistici a contribuzione mista ed alla loro sostituzione con fondi a carattere obbligatorio e gratuito e alimentati esclusivamente con proventi pubblici, in quanto la Cassa Sovvenzioni, per essere destinata anche a personale di altri Ministeri non considerati nella delega, non poteva essere soppressa dal legislatore delegato; ne' essi introducono una irragionevole disparita' di trattamento tra il personale in questione ed il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, che ha potuto mantenere, insieme all'iscrizione di diritto ai fondi di previdenza di nuova istituzione, anche l'iscrizione alle preesistenti casse di previdenza, stante la sostanziale diversita' di situazioni in cui versano le diverse Casse - e quindi i soci - alimentate le une dalla sola contribuzione degli iscritti e l'altra (la Cassa Sovvenzioni) anche da proventi pubblici; ne', infine, il fatto che la liquidazione della indennita' spettante agli ex soci debba essere determinata con riferimento alla consistenza patrimoniale della Cassa alla data del 31 dicembre 1972 consente di ipotizzare, per effetto della svalutazione monetaria, una sorta di prelievo fiscale in danno degli ex soci privo dei requisiti richiesti dall'art. 53 Cost., perche' e' da tale data che i dipendenti in questione, stante l'incompatibilita' tra l'appartenenza alla Cassa Sovvenzioni e l'iscrizione al Fondo di previdenza, sono stati spogliati della veste di socio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 Cost. - degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 (per la parte relativa all'incompatibilità tra iscrizione al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di Finanze e iscrizione alla Cassa Sovvenzioni) d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28 sollevata in riferimento agli artt. 77, 3 e 53 Cost. dal TAR Lazio - Sezione seconda con ordinanza 7 dicembre 1977 (n. 794 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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