Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1985
Corte cost., sent. 22 febbraio 1985, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1985
- Data di deposito
- 22 febbraio 1985
- Data di decisione
- 19 febbraio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 556 del 8 agosto 1977
- art. 112, regio decreto n. 577 del 14 giugno 1941
- art. 16, legge n. 1293 del 22 dicembre 1957
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958
- art. 730, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 10743
Non e` esatto affermare che gli artt. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556, 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577, 16 l. 22 dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, consentendo ai rivenditori di generi di monopolio l'installazione di distributori automatici di sigarette nelle immediate vicinanze delle rivendite, rendono possibile, in deroga all'art. 730 cod. pen., la vendita del tabacco ai minori degli anni 14. L'art. 730 cod. pen. incrimina la effettiva vendita o somministrazione del tabacco al minore degli anni 14, cui non e' equiparabile la semplice offerta al pubblico della merce contenuta nel distributore. Ne' puo' richiedersi alla Corte una pronuncia dalla quale dovrebbe risultare la produzione di una nuova fattispecie penale diversa da quella prevista nel vigente testo dell'art. 730 c.p., risultato questo che puo' conseguirsi solo per scelta discrezionale del legislatore in forza del disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556, 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577, 16 l. 22 dicembre 1957, n. 1293, 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e 730 c.p., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, 112 del RD. 14 giugno 1941, n. 577, 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 87 del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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