Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1985

Corte cost., sent. 22 febbraio 1985, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1985
Data di deposito
22 febbraio 1985
Data di decisione
19 febbraio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 556 del 8 agosto 1977
  • art. 112, regio decreto n. 577 del 14 giugno 1941
  • art. 16, legge n. 1293 del 22 dicembre 1957
  • art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958
  • art. 730, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 10743

Non e` esatto affermare che gli artt. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556, 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577, 16 l. 22 dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, consentendo ai rivenditori di generi di monopolio l'installazione di distributori automatici di sigarette nelle immediate vicinanze delle rivendite, rendono possibile, in deroga all'art. 730 cod. pen., la vendita del tabacco ai minori degli anni 14. L'art. 730 cod. pen. incrimina la effettiva vendita o somministrazione del tabacco al minore degli anni 14, cui non e' equiparabile la semplice offerta al pubblico della merce contenuta nel distributore. Ne' puo' richiedersi alla Corte una pronuncia dalla quale dovrebbe risultare la produzione di una nuova fattispecie penale diversa da quella prevista nel vigente testo dell'art. 730 c.p., risultato questo che puo' conseguirsi solo per scelta discrezionale del legislatore in forza del disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556, 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577, 16 l. 22 dicembre 1957, n. 1293, 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e 730 c.p., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, 112 del RD. 14 giugno 1941, n. 577, 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 87 del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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