Corte costituzionale
Sentenza n. 356/1985
Corte cost., sent. 21 dicembre 1985, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/1985
- Data di deposito
- 21 dicembre 1985
- Data di decisione
- 18 dicembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 16, comma 2, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 5, legge n. 153 del 9 maggio 1975
- art. 19, comma 2, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 5, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 17, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 3, comma 1, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 3, comma 2, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 6, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 11, comma 4, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 11, comma 5, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 9, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 7, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 11, comma 1, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 11, comma 2, legge n. 194 del 4 giugno 1984
- art. 13, comma 1, legge n. 194 del 4 giugno 1984
Parametri
- art. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 11293
Le previsioni dell'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernono le modalita' procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale, relativo al territorio regionale, che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati (l'imposta generale sull'entrata e le imposte sugli affari), e' riservata a ciascuna delle Province autonome. Si tratta di una quota fissata non direttamente in Statuto, come accade a proposito degli altri tributi richiamati nello stesso art. 78, ma "annualmente d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale", tenendo conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenze delle dette province, le quali, quindi, possono pretendere l'osservanza dei principi stabiliti nell'articolo in discussione non di fronte a singole leggi di stanziamento, ma solo in rapporto all'arco di tempo (un anno) ed al relativo flusso delle spese disposte per gli interventi di ordine generale, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto per definire l'ammontare del gettito ad ognuna di esse spettante. Cio' vale anche quando la spesa stanziata dallo Stato possa annoverarsi fra quelle di cui andrebbe tenuto conto, sempre ai fini dell'invocato disposto statutario, in sede d'intesa. Di conseguenza, il primo comma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura) - il quale stabilisce che "in relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge n. 984/77, alle Regioni e alle Province autonome e' assegnata la complessiva somma di lire 289.872 miliardi" -, poiche' non riguarda affatto la determinazione della quota annuale e complessiva del tributo riservata all'ente autonomo, e per cio' stesso non prescrive nemmeno che a quest'ultimo sia attribuita, nel riparto di ogni singolo stanziamento disposto dallo Stato, la quota risultante dall'automatica applicazione dei parametri suindicati, demandando implicitamente il tutto all'accordo, non risulta in alcun modo lesivo della garanzia di cui fruisce ciascuna delle province sunnominate la quale opera esclusivamente nei modi e limiti stabiliti dalla fonte statutaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 78 succitato - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al primo comma della legge n. 194 del 1984, sollevata sotto il profilo che con essa sarebbe stato leso il parametro statutario richiamato per effetto della puntuale previsione della spesa, che vi figura). - S. n. 180/1976.
Massima n. 11294
La previsione legislativa del parere, obbligatorio ma non vincolante, di un organismo statale ai fini dell'adozione di un dato provvedimento, non vulnera l'autonomia speciale riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano. Di conseguenza, il secondo comma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), non viola l'autonomia delle dette province, per quanto riguarda la materia dell'agricoltura, avendo solo previsto che, prima di adottare i provvedimenti di loro competenza, esse sentano il CIPAA, al quale spetta, in ordine al piano agricolo dell'ente autonomo, di esprimere null'altro che un parere, peraltro non vincolante, che si presume acquisito come favorevole se le "eventuali osservazioni formulate" non siano comunicate (alla Provincia o Regione interessata) "entro venti giorni dalla richiesta". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata). - Sulla legge n. 194 del 1984, v. S. n. 340/1983, che ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli- Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Massima n. 11295
Qualora sia imposto da una legge statale emanata in adempimento di direttive della CEE, il vincolo gravante sull'utilizzazione dei fondi puo' ben operare nelle materie riservate alla competenza, anche primaria, delle Province autonome di Trento e Bolzano, perche' scaturisce necessariamente dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost.. Di conseguenza, non puo' ritenersi illegittima la disposizione dell'art. 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1974, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), sostitutiva dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale prevede che le Regioni, nonche' le Province di Trento e Bolzano, possano "apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla (stessa) legge" vincolandone in tal guisa l'impiego, in quanto detta legge e' stata emanata in adempimento di direttive comunitarie, per cui si tratta di spese che lo Stato ha stanziato nel perseguire finalita' da cui la Provincia non puo', per parte sua, discostarsi. Del resto, la norma succitata ha modificato la soluzione in precedenza adottata appunto per abilitare Regioni e Province autonome a variare le singole destinazioni di spesa, fermo restando il solo ed inevitabile onere di non deflettere dalle finalita' che l'intera legge n. 153 del 1975 si prefigge, in attuazione delle direttive della CEE. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, legge n. 194 del 1984, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano sull'assunto che, anche in base al testo ora vigente, ne risulti un'illegittima limitazione della sfera di attribuzioni loro spettante, nel programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse, in materia di agricoltura).
Massima n. 11296
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che autorizza una nuova spesa di lire 275.000.000.000 "per le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 740/77" - la quale faceva confluire le risorse nel fondo per i finanziamenti dei programmi regionali di sviluppo senza vincolo rigido di destinazione, demandando la ripartizione delle stesse al CIPE -, in quanto tocca semplicemente le modalita' di previsione delle somme ivi stanziate, mentre non e' dedotto - e avrebbe dovuto esserlo, perche' il merito della questione fosse dischiuso al sindacato di costituzionalita' - se ricada nella sfera non delle attribuzioni statali, ma di quelle regionali, il perseguire le finalita' sottostanti alla spesa. A conclusioni identiche occorre pervenire riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della stessa legge, considerando che con tale disposizione sono soltanto stanziate le spese occorrenti al pagamento di indennita' e premi, ovvero alla corresponsione degli aiuti dovuti ai sensi della normativa comunitaria, mentre nulla e' disposto circa i provvedimenti e le competenze che vengono in rilievo nell'erogazione delle provvidenze contemplate, per cui le censure risultano formulate non in riferimento alle norme impugnate. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge n. 194 del 1984, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Massima n. 11297
Rientra nella competenza riservata allo Stato dall'art. 71, lett. a) e c), del d.P.R. n. 616 del 1977 - riferendosi alle attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola ed industriale ed alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale - l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero. Risulta pertanto conforme ai principi costituzionali l'art. 3 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), il quale autorizza la spesa di un miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'anno 1984, per attuare un siffatto programma, la cui rilevanza nazionale e' confermata dal richiamo al piano agricolo nazionale di cui alla legge n. 984 del 1977 e al piano bieticolo e saccarifero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 3, primo e secondo comma, sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Massima n. 11298
La "rilevanza" delle cooperative agricole, a favore delle quali e' previsto il concorso nel pagamento degli interessi, e' sempre qualificata dalla dimensione nazionale, o comunque ultraregionale, del fenomeno, in quanto l'intervento statale non si estende ad attivita' localizzate nel solo ambito dell'ente autonomo, anche se questo e' la Regione. Siffatta configurazione della categoria dei beneficiari risulta coerente con gli ordinamenti seguiti dal legislatore nel disegnare il campo delle funzioni statali. Infatti, l'art. 71 del d.P.R. n. 616/77 annovera alla lettera h), fra le materie spettanti allo Stato, "le associazioni ed unioni nazionali di produttori" nel settore agricolo, mentre le disposizioni introdotte nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, configurano un organismo di rappresentanza dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, che opera esclusivamente a livello nazionale, il che collima con la disciplina dettata nell'art. 70 del d.P.R. n. 616 sotto la rubrica "calamita' naturali", nonche' nell'art. 71 alla lett. e), che mantiene allo Stato competenze rispetto alle quali l'automazione dei dati statistici e contabili relativi alle dette calamita' e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 1981, e' strumentalmente collegata. Pertanto, non sono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli artt. 6 e 11, quarto e quinto comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente interventi a sostegno dell'agricoltura, che prevedono la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi, a favore dei "consorzi nazionali di cooperative agricole" e delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale", sui mutui contratti "per il coordinamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime", nonche' la concessione di un contributo straordinario, nella misura massima di lire due miliardi, a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa, per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili riguardanti le calamita' naturali e la gestione dei consorzi di difesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme succitate).
Massima n. 11299
Deve ritenersi quanto all'art. 7 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), che esso, da un lato riguarda interventi d'incentivazione della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, dall'altro prevede che i relativi fondi vadano ripartiti fra le Regioni e Province autonome, perche' li impieghino in base ai criteri fissati con lo stanziamento, e tale riparto deve ritenersi prescritto anche dall'art. 11, primo e secondo comma. L'art. 9 della stessa legge autorizza, invece, la spesa di trentacinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, destinati alla lotta contro gli incendi boschivi e all'attuazione di un programma di forestazione produttiva di rilevanza nazionale, su suoli demaniali e secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo ai sensi della legge n. 984/77: spesa questa di competenza statale, per quel che riguarda i servizi anticendi, ai sensi del terzo comma dell'art. 69 del d.P.R. n. 616/77, il quale lascia ferme le competenze dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le Regioni, di taluni servizi e modalita' nell'estinzione degli incendi, mentre in via generale riserva esclusivamente allo stesso la determinazione delle spese e dei mezzi di protezione ed i servizi antincendi. Per quel che rigurda la spesa inerente al programma di forestazione, detta norma, disponendo che tale programma deve conformarsi al piano agricolo contemplato dalla legge n. 984/77 per coordinare i piani regionali del settore, adempie al requisito del collegamento programmatico ed operativo a livello nazionale, che deve presiedere all'utilizzazione del fondo istituito. L'art. 13, primo comma - che autorizza la spesa di dieci miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del succitato Ministero, al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento degli impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta ed altre attivita' od operazioni concernenti i prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 910/66 - si giustifica, poi, in quanto il particolare interesse pubblico preso in considerazione dalla legge di spesa, se non coincide totalmente, certo viene qui, per il suo rilievo, a connettersi strettamente con l'interesse nazionale alla realizzazione degli impianti, che servono alla raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di detti prodotti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni suindicate, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, sull'assunto che sarebbero state trasferite agli enti regionali: l'intera materia degli interventi a sostegno della cooperazione agricola (gia' previsti dalla legge n. 403/77); la difesa dei boschi dagli incendi e tutte le attivita' di completamento degli impianti per i prodotti agricoli e zootecnici). - S. n. 307/83, che ha dichiarato illegittimo l'art. 20, terzo comma, della legge n. 180/83, per aver stanziato spese dirette alla realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194 ("Interventi a sostegno dell'agricoltura"), sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194 ("Interventi a sostegno dell'agricoltura"), sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 11, quarto e quinto comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia- Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 9, 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost..
Così deciso in Roma,, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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