Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1985

Corte cost., sent. 6 febbraio 1985, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1985
Data di deposito
6 febbraio 1985
Data di decisione
5 febbraio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:33

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10713

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale, sicche', in mancanza di una manifestazione di volonta' contraria, il legislatore puo' ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo; per contro, in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non puo' intuitivamente sussistere ed e' logico, quindi, che il contratto, indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine finale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la disciplina precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 stessa legge, mentre il secondo di essi per i contratti non soggetti a proroga richiama espressamente l'art. 3 citato). - S. nn. 22/1980; 281/1984; 250/1983.

Massima n. 10714

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 della stessa legge ed il secondo di essi, per i contratti non soggetti a proroga, richiama espressamente l'art. 3 citato, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta ne' alcun cenno sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. - S. nn. 127/1983; 281/1984; O. nn. 164/1984; 196/1984; 277/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Pretori di Roma, Aversa, Milano, San Severo, Alessandria e Piacenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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