Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1985
Corte cost., sent. 6 febbraio 1985, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1985
- Data di deposito
- 6 febbraio 1985
- Data di decisione
- 5 febbraio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:33
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10713
La rinnovazione tacita del contratto di locazione, conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale, sicche', in mancanza di una manifestazione di volonta' contraria, il legislatore puo' ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo; per contro, in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non puo' intuitivamente sussistere ed e' logico, quindi, che il contratto, indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine finale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la disciplina precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 stessa legge, mentre il secondo di essi per i contratti non soggetti a proroga richiama espressamente l'art. 3 citato). - S. nn. 22/1980; 281/1984; 250/1983.
Massima n. 10714
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 della stessa legge ed il secondo di essi, per i contratti non soggetti a proroga, richiama espressamente l'art. 3 citato, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta ne' alcun cenno sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. - S. nn. 127/1983; 281/1984; O. nn. 164/1984; 196/1984; 277/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Pretori di Roma, Aversa, Milano, San Severo, Alessandria e Piacenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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