Corte costituzionale
Sentenza n. 313/1985
Corte cost., sent. 6 dicembre 1985, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 313/1985
- Data di deposito
- 6 dicembre 1985
- Data di decisione
- 3 dicembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 11217
L'accertamento tributario deve intendersi come atto efficace nei confronti del soggetto passivo di imposta, conclusivo di un procedimento o di un subprocedimento che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento; esso e' in ogni caso impugnabile dinanzi ai giudici, in ispecie le Commissioni tributarie, qualunque sia la forma e la denominazione che ha l'atto che lo contiene. Di conseguenza, non puo' essere condivisa l'interpretazione restrittiva dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, escludente l'avviso di mora dal novero degli atti impugnabili dinanzi alle dette Commissioni, che peraltro non trovava seguito da parte dei giudici tributari, ne' dei giudici ordinari, compresa la Corte di cassazione, gia' prima che il testo novellato di tale articolo (ad opera dell'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) prevedesse espressamente tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie anche l'avviso di mora. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 16, nella sua formulazione originaria, sollevata in quanto esso non prevederebbe l'impugnabilita' dell'avviso di mora, ove la sua notificazione non sia stata preceduta da quella di altri atti anteriormente impugnabili secondo la stessa norma, per cui risulterebbe leso il diritto di difesa). - Cass. S. n. 6262/1980.
Massima n. 11218
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'obbligazione tributaria e' un'obbligazione ex lege; l'accertamento e tutti gli atti del procedimento di riscossione sono in funzione della realizzazione dell'esazione del tributo; il ricorso del contribuente ai giudici tributari ed ordinari e', in ogni caso, diretto a contestare la sussistenza e l'entita' dell'obbligazione tributaria; il giudizio che si instaura riguarda sempre il rapporto tributario ed e' diretto all'accertamento della sussistenza della pretesa dell'ente impositore ed, in via conseguenziale, alla pronuncia di legittimita' degli atti posti in essere dallo stesso per provvedere alla riscossione coattiva dell'imposta. - S. n. 63/1982.
Massima n. 11219
La qualificazione come tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha sostituito il testo dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di revisione della disciplina del contenzioso tributario, non e' di ostacolo all'interpretazione estensiva della norma anche all'atto di declaratoria di inammissibilita' o di rigetto della domanda di condono, poiche' la mancanza di una specifica previsione non puo' impedire all'interprete di ritenere detto atto impugnabile in via giurisdizionale, in considerazione dello scopo che ha e degli effetti che produce, i quali sono quelli di ogni atto di accertamento per cui, in sostanza, e' assimilabile ad uno di essi. Siffatta interpretazione, del resto, si adegua sia alla natura dell'obbligazione tributaria, che e' ex lege, sia alle caratteristiche che alla finalita' del giudizio tributario non potendosi minimamente dubitare che tutti gli atti che hanno il comune obiettivo dell'accertamento della sussistenza e dell'entita' del debito d'imposta, siccome suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente, siano immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari, per cui non sarebbe certamente giustificabile, specie sul piano costituzionale, la posticipazione nel tempo della tutela giurisdizionale contro gli atti successivi - peraltro meramente eventuali e non sempre ipotizzabili - alla declaratoria di rigetto o di inammissibilita' della domanda di condono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo novellato dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981, sollevata in quanto nella elencazione tassativa degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie in esso contenuta, non e' compreso l'atto - anche se atipico e di natura eccezionale - con cui viene dichiarata inammissibile o rigettata la domanda di condono, nonostante la sussistenza dell'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale di merito del rapporto tributario).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (R.O. n. 741/83 e 289/84), dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sia nel testo originario sia in quello sostituito con l'art. 7 del d.P.R. n. 739/81, sollevate rispettivamente dalla Commissione tributaria di II grado di Udine e dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze